Rassegna storica del Risorgimento
DUE SICILIE (REGNO DELLE) ; LEGISLAZIONE ; CONTENZIOSO AMMINIST
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Carlo Ohi sai botti
al sistema francese era tale che la giurisdizione dei due ordini di autorità si fondava sugli oggetti e sulle materie degli atti amministrativi riservati ai Consigli di Intendenza ed alla Corte dei Conti anziché sulla distinzione tra diritto ed interesse ohe si pretende offeso dagli atti stessi impugnati. Vi fu si un famoso rescritto del 30 luglio 1823, il quale, a proposito dei danni arrecati dalla pubblica amministrazione parve distinguere tra diritto e interesse; ma, come già è stato messo in rilievo dallo Schupfer, tale distinzione non riguardava l'eventualità di una competenza del giudice ordinario, limitandosi invece ad affermare che, nell'ipotesi di interessi lesi, era ammesso solo il reclamo in via graziosa, mentre, nella ipotesi di diritti lesi, era concesso il ricorso in via contenziosa. ') Ma la contrapposizione ohe sarà la base della nuova giustizia amministrativa nascerà per opera della dottrina più tarda e non per l'elaborazione di una prassi giudiziaria ancorata alla rigidità di una legge.
La classificazione dei rapporti amministrativi ai fini della rispettiva tutela giuridica sulla base dei diritti o degli interessi garantiti e la suddivisione dei primi in diritti soggettivi lesi dall'amministrazione agente in virtù del proprio potere d'imperio o agente come persona giuridica privata, è estranea alla giurisprudenza napoletana, almeno per quanto attiene alla definizione della giurisdizione amministrativa. A Napoli si rimase ancorati al tradizionale criterio della competenza per materia fondata sull'interesse della pubblica amministrazione, criterio al quale, peraltro, si restò aderenti anche in Piemonte sino a quella riforma del 1859 che fu il primo passo verso l'unificazione della giustizia amministrativa in Italia. Non si può, quindi, pretendere che i rescritti reali offrano qualcosa di simile a quello che potrà offrire la giurisprudenza degli anni dell'unificazione legislativa.
I rescritti ci rivelano, però, molto spesso l'intento di tutelare la giurisdizione ordinaria contro le pretese degli Intendenti di avocare alla competenza dei giudici amministrativi quanto la legge aveva riseivato ai tribunali civili. Si guardi, ad esempio, il rescritto del 16 agosto 1826 col quale si decise l'appartenenza al giudice ordinario delle controversie per la rescissione dei contratti di appalto tra privati e pubbliche amministrazioni. L'Intendente di Palermo aveva elevato il conflitto, sostenendo che la controversia portata davanti al tribunale civile di Palermo e riguardante la rescissione di un contratto di appalto di sensalia sulle compravendite fatte dal comune di Monreale interessava direttamente la pubblica amministrazione e, quindi, andava giudicata dal Consiglio ai Intendenza di Palermo, a norma degli articoli 8 e 10 della legge del 21 marzo 1817. Il rescritto diede, invece, ragione al giudice civile riconoscendo la validità della sua giurisdizione, data la natura civile dell'azione, tendente sì a rescindere un contratto di appalto con una amministrazione pubblica, ma causata da una ragione di diritto civile quale era quella della mancanza della cosa locata. Era, in sostanza, un implicito richiamo alla questione dibattuta dall'altro famoso rescritto dell'll gennaio 1823, che aveva cercato di sanare l'apparente contrasto tra l'art. 5 e l'art. 8 della legge sul contenzioso, del quale abbiamo detto discutendo delle materie oggetto della competenza dei Consiglio di Intendenza.
J) C. SCHUPFER, np. ci'/., voL I, p. 1149.