Rassegna storica del Risorgimento
DUE SICILIE (REGNO DELLE) ; LEGISLAZIONE ; CONTENZIOSO AMMINIST
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1956
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Per la storia del contenzioso amministrativo 719
La stessa tutela della giurisdizione ordinaria contro le protese dei giti* dici amministrativi la troviamo anche nel rescritto del 24 settembre 1828, che risolveva un conflitto di attribuzioni tra l'autorità giudiziaria e il Consiglio di Intendenza di Napoli. All' Intendente di Napoli, che aveva elevato il conflitto sostenendo la competenza del contenzioso amministrativo nella controversia tra il comune di Sorrento ed un privato per una servitù di passaggio su un fondo die questi aveva acquistato dal Demanio, in base al principio che le controversie sulle strade pubbliche appartenevano alla giurisdizione amministrativa, il rescritto rispondeva con la riailcrmazione della competenza del giudice ordinario trattandosi di passaggio su fondo privato. L'art. 5 della legge del 21 marzo 1817, infatti, stabiliva tassativamente éhe non potevano essere devolute alla giurisdizione amministrativa le azioni reali tendenti a rivendicare la libertà di un. immobile, ancorché ne potesse essere interessata Vamministrazione, né qui si trattava come pretendeva l'Intendente di interpretazione di un atto amministrativo quale sarebbe stato l'acquisto di un fondo appartenente alla pubblica amministrazione, ma di un'azione meramente civile in materia di servitù.
Si tendeva, quindi, in modo piuttosto obiettivo, a restaurare la suddivisione delle giurisdizioni, attribuendo ai giudici ordinari quanto era di loro competenza e riservando ai giudici del contenzioso amministrativo le materie loro attribuite dalla legge del 1817, interpretando questa in modo restrittivo. Vediamo così un rescritto del 29 gennaio 1829 assegnare ai giudici amministrativi la cognizione delle questioni relative all'occupazione dei demani comunali, in applicazione del disposto dell'art. 4 della legge del 21 marzo 1817, e un altro rescritto del 13 agosto 1837 determinare la competenza dei giudici amininistrativi per tutti gli atti relativi alla divisione del demanio feudale, continuando la prassi giudiziaria iniziata nel periodo napoleonico e mai interrotta.*)
Una questione particolare, che dava molto da fare al giudice dei conflitti, era quella della determinazione del carattere pubblico o privato delle acque. La legge sul contenzioso amministrativo stabiliva la appartenenza delle acque al demanio pubblico, precisando il contenuto dell'art. 463 delle leggi civili, che faceva una distinzione tra le acque navigabili o adatte ai trasporti e quelle che nonio erano. La materia era alquanto incerta e sovente nascevano grosse questioni di interpretazione sulla natura pubblica o privata di certe acque. Restò famosa nella dottrina amministrativistica meridionale la grande controversia suscitata dalla revindica del marchese di Sortino, ricco feudatario siciliano, contro il demanio pubblico per la proprietà del fiume Anapo e degli acquedotti siracusani, celeberrimi per la loro vetustà ed il loro valore archeologico, decisa dalla Gran Corte dei Conti in appello dopo lunghissime traversie in senso favorevole alla proprietà pubblica delle acque e degli acquedotti contro i cavilli della tesi del feudatario, che aveva eccepito l'incompetenza del contenzioso adducendo la non dema-
1) Una recente rassegna di studi sulla proprietà fondiaria nel Mezzogiorno d'I lidia, e quella di P. VOtAm, Economia e dossi socfaliMl Regno di Napoli, ia Società, n. 4, agosto 1955,
pp. 680 e sgg.