Rassegna storica del Risorgimento
DUE SICILIE (REGNO DELLE) ; LEGISLAZIONE ; CONTENZIOSO AMMINIST
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1956
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Carlo Ghisalberti
nialità di acque non navigabili.1) Due rescritti particolarmente interessanti vennero a stabilire criteri ben definiti in questa materia. L'uno, del 7 febbraio 1838, determinò, contro il parere di un tribunale civile che aveva affermato la propria competenza, la spettanza alla giurisdizione dei Consigli di Intendenza delle decisioni sul dubbio intorno alla natura pubblica o privata delle acque, rinviandosi alla cognizione dei tribunali ordinari solo i giudizi sulle questioni incidentali di natura civilistica. L'altro, del 25 luglio 1838, determinò che le controversie inerenti all'uso delle acque, essendo oggetto di pubblica amministrazione, dovevano spettare al giudizio dei tribunali amministrativi. Nella stessa controversia suscitata dal marchese di Sortine, venne riaffermata la competenza del contenzioso amministrativo, con l'affermazione, contenuta in un rescritto del 19 maggio 1838, che si trattava di azione per occupazione di cosa pubblica, e non di xevindica, come sosteneva il marchese! Evidentemente l'amministrazione era gelosissima della proprietà pubblica dell'acqua alla quale non intendeva rinunciare!
Sappiamo anche da un altro rescritto dell'll aprile dello stesso anno che le questioni suscitate dal gioco del lotto, essendo materie d'interesse-generale della pubblica amministrazione e non formando soggetto di diritto civile, rientravano nella giurisdizione dei tribunali amministrativi, non po-tendovisi immischiare l'autorità giudiziaria ordinaria in omaggio ad una tradizione che aveva le sue origini nella attività della Regia Camera della. Sommaria, sempre interessatissima a questo gioco come a tutte le altre fonti di redditi per la monarchia.2) E alle fonti di redditi dello Stato guardava anche quella circolare del 15 novembre 1830, diretta ai procuratori regi presso i tribunali civili affinchè vegliassero sulla applicazione delle leggi e dei decreti relativi alla incompetenza dei tribunali ordinari sul debito pubblico e sull'estinzione dei crediti e degli altri diritti che qualche suddito potesse avere contro lo Stato. Poiché l'autorità giudiziaria aveva accolto alcune domande per intestazione di partite sul gran libro del debito pubblico, in contrasto con le decisioni della commissione liquidatrice all'uopo-costituita, la circolare ricordava come le decisioni della commissione liquidatrice, essendo atti di pubblica amministrazione, non dovevano essere sog-
J) Su questa causa famosa cfr. F. VASELU, op. cil., pp. 196 e sgg.; e G. Rocco, op, cit., voi. I, pp. 474 e sgg., che riporta il testo della decisione finale della Corte dei Conti. Il testo; 4-tutte le decisioni della Gran Corte, era regolarmente pubblicato nel Giornate delle decisioni delia-Gran Corte dei Conti-, Napoli, 1818-1860. Era un bollettino di estrema importanza in quanto 'oltre a contenere 0) le decisioni approvate dal Re; h) gli avvisi della Commissione consultiva della pubblica amministrazione costituita a norma dell'art. 50 della legge del 29 marzo 1817, del procuratore generale presso la Corte, e quelli del Consiglio delle contribuzioni dirette; e) i rescritti reali, gli ordini, le circolari e tutti i provvedimeli ti ministeriali, conteneva anche gli articoli diretti ad indicare e sviluppare i principi delle leggi e de' reali decreti relativi od oggetti di pubblica amministrazione, aftinché se né conoscano i rapporti e l'armonio, ed agevole esicura ne sia l'interpretazione. Non manco, poi, un interessantissimo parallelo tra la nuova legislazione 0-quelln antica del Regno; di particolare importanza data la natura ufficiosa dell'organo nel quale veniva pubblicatola Polche i principi e le regole dclPnttualc amininistrasionc hanno uno strotto legame con la nostra legislazione anteriore, perciò vi sarà aggiunto in ordine continuo un breve, e rapido quadro storico dell'antico ed attuale regime de* domini del Regno deDe Due Sicilie-ai diqnà del Faro. . à
*) Dna legge del 7 gennaio 1818 aveva ordinato elio l'estrazione del gioco del lotto avveniste ia presenza di tutti i magistrati della Corto lei Conti. Un rescritto del 18 dicembre 1840 la richiameràeuergicamento loreprescrivendo l'intervento di questi giudici.