Rassegna storica del Risorgimento

DUE SICILIE (REGNO DELLE) ; LEGISLAZIONE ; CONTENZIOSO AMMINIST
anno <1956>   pagina <722>
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Carlo Ghisalberii
costituzione del 1812, si desse l'uniformità del diritto a tutto il regno, to­gliendo così le differenze esistenti e, in particolare, istituendo i Consigli di Intendenza. Non si prevedeva, però, nel progetto di istituzione, il conferi­mento ai Consigli stessi del potere di decidere le controversie contenziose amministrative. ') Forse si riteneva che il Tribunale dell'Erario e della Co­rona, creato nel 1815 a Palermo con funzioni giurisdizionali ed amministra­tive, fosse più adatto in sede regionale di quanto non fossero i Consigli di Intendenza in sede provinciale, o, forse, non si volle tutto innovare per timore di nuovi e più aspri risentimenti. 2) Certo è che il riordinamento dell'intera materia tardò a venire per la Sicilia. La creazione di una Gran Corte dei Conti per i domini oltre il Faro, avvenuta il 7 gennaio 1818 in sostituzione del Tribunale dell'Erario e della Corona, si accompagnò con l'affermazione della sua competenza in materia contenziosa amministrativa e della sua giurisdizione di secondo grado rispetto alle decisioni dei Consigli di Intendenza dell'isola.3) Non venne, però, ad essere attuata l'organizza­zione del contenzioso amministrativo in forma parallela a quanto si era fatto nella parte continentale del regno. Per questo, malgrado fosse stata annunciata l'istituzione dei Consigli di Intendenza come organi normali della giustizia amministrativa nell'isola, la legge del 7 gennaio 1818, nelle sue (esposizioni transitorie, dovette stabilire che le controversie di primo grado in materia amministrativa sarebbero state decise dalla Gran Corte dei Conti di Palermo con gli stessi riti procedurali e le stesse forme con le quali sino a quel momento le aveva decise il Tribunale dell'Erario e della Corona.4) Si temette, forse, di avere già fatto un passo troppo lungo con la soppres­sione di quel tribunale!
Si perpetuò, così, una situazione eccezionale rispetto alle altre provincie del regno, situazione dovuta alle particolari circostanze storiche seguite alla abolizione della costituzione del 1812, i cui effetti continuavano a pesare sinistramente sulla vita amministrativa dell'isola, che presentava un misto di vecchio e di nuovo nella varietà delle sue istituzioni e nei contrasti delle sue leggi. 5) Sul continente esistevano tribunali amministrativi provinciali e un tribunale amministrativo centrale, che doveva garantire l'uniformità del diritto e dei giudicati; in Sicilia, invece, un unico tribunale ammini­strativo regionale, che agiva in modo indipendente dall'azione della Gran Corte dei Conti di Napoli. Ne risultavano, quindi, straordinariamente aumen­tati i conflitti, che non erano, pertanto, di natura esclusivamente locale, e cioè tra organi giudiziari dell'isola e Corte dei Conti di Palermo, ma inve­stivano il complesso problema del coordinamento delle reciproche attribu­
ii A. S. N.t Archìvio riservato di Casa Borbone, fascio 286: corte relative ai cambiamenti apportati nell'amminiatrazione della Sicilia nel 1816, ibi. 97 e segg.
2) Il decreto dell'I 1 ottobre 1817 aveva previsto l'attribuzione ai Consigli di Intendenza dell'Isola del contenzioso amministrativo ma non se no era fatto nulla.
3) Artt. 7, 8 e 11 della legge organica della Gran Corte dei Conti nei Domimi al di là del Faro del 7 gennaio 1818.
4) Artt. 43-41 della legge del 7 gennaio 1818: il primo riguardava quello controversie che a norma del nuovo diritto pubblico sarebbero state di competenza del tribunale ordinario e che prima erano di competenza del tribunale dell'Erario e della Corona; il secondo quelle di materia amministrativa contenziosa. Per questi due ordini di controversie era stabilità la competenza provvisoria della Gran Corte dei Conti.
5) L, BiiArjeu, Mémoiro sur la Sicile; aailt 1822, in Scritti storici, dt., voi. 11, p. 261.