Rassegna storica del Risorgimento
DUE SICILIE (REGNO DELLE) ; LEGISLAZIONE ; CONTENZIOSO AMMINIST
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1956
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Per la storia del contenzioso amminlsiratipp 723
zioni tra gli organi del contenzioso amministrativo del continente e la Corte dei Conti di Palermo, non potendosi ammettere l'esistenza di ima giurisprudenza difforme nell'ambito della stessa monarchia per il medesimo ordine di rapporti. Furono, quindi, emanate norme per porre rimedio a questa situazione particolare, dalla quale, però, si sarebbe potuto uscire solo attraverso l'applicazione integrale delle leggi del 1817 alla Sicilia e lo studio dei mezzi idonei per garantire l'uniformità dei giudicati tra le due Corti di Napoli e di Palermo.2) Né questo fu il solo difetto, che, anzi, un altro e non meno grave fu quello della incapacità della Gran Corte dei Conti di Palermo ad affrontare da sola tutto il lavoro provocatole dalla mancata istituzione dei Consigli di Intendenza nell'isola. Tutto il lavoro giudiziario che nel continente era svolto dagli organi periferici si assommava in Sicilia in un unico tribunale, aggravandolo in modo eccessivo. Si cercò di porvi rimedio, pensando nel 1822 alla istituzione di una seconda Camera provvisoria da affiancare alla prima, in considerazione della molteplicità degli affari ordinari ed estraordinari dei quali gravata trovasi la Gran Corte dei Conti,2) ma la cosa non fu mandata ad effetto per il persistere delle perplessità dominanti coloro che dovevano decidere l'organizzazione della materia. Solo dieci anni dopo si attuò l'istituzione di una seconda Camera con funzioni in materia contabile.3) Questa lacuna nella organizzazione della giustizia aiti mini strativa nelle Due Sicilie perdurò assai a lungo, lamentandosi particolarmente da parte governativa l'estrema difficoltà per la Corte dei Conti di Palermo di provvedere all'esame ed alla decisione dei conti, soprattutto quando tutte le questioni di carattere amministrativo contenzioso venivano ad esserle portate per il giudizio.*) Fu soltanto nel 1838 che si decise la estensione della applicazione delle leggi del marzo 1817 ai Reali domini oltre il Faro, restituendo così completa armonia al sistema della giustizia a m ministrati va del regno. ')
17. L'aver esteso la validità e l'applicazione delle leggi del 1817 a tutto il territorio nazionale tolse di mezzo un notevole difetto del sistema della giustizia amministrativa borbonica. Ne restavano, però, altri, e di natura non solo tecnica, che si faranno sentire col passare degli anni, soprat-
1) La legge dei 4 luglio 1817 concerneva i conflitti giurisdizionali e si estendeva alle autorità di ambo i domini; un decreto del 2 ottobre 1821 autorizzava il Luogotenente a decidere I conflitti giurisdizionali in Sicilia; un decreto del 2 ottobre 1822 istituì una Commissione provvisoria per riesaminare le decisioni della Gran Corte dei Conti sul contenzioso amministra tivo e per riesaminare o decidere dei conflitti su invito del Luogotenente generale. Per quello che, invece, riguarda i conflitti tra le autorità di entrambi i domini, la materia fu disciplinata da tre decreti del 1825, l'uno del 20 agosto sull'elevazione del conflitto, l'altro dell'8 ottobre sui conflitti di attribuzioni tra autorità giudiziarie ed amministrative e infine, uno del 16 novembre su conflitti di giurisdizione nei giudizi civili per le autorità di ambo i domini.
2) Decretò del 24 gennaio 1822. ) Decreto del 20 marzo 1832.
4) Questa incapacità delle Corte dèi Conti di Palermo era stata segnalata anebe da un .Rescritto del 17 maggio 1828 che aveva previsto l'istituzione di una speciale commissione temporanea per l'esame e la revisione dei conti, soprattutto comunali, del periodo sino a
tutto il dicembre 1825.
3j Art. l del decreto del 7 maggio 1838. Sn altre riforme operate in Sicilia in quél periodo efr. E. PONTXEIU, Aspetti del riformismo borbonico in Sicilia nel Sette e Ottocento, Roma, 1948, pp. 246 e sgg.