Rassegna storica del Risorgimento

DUE SICILIE (REGNO DELLE) ; LEGISLAZIONE ; CONTENZIOSO AMMINIST
anno <1956>   pagina <724>
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Carlo Gliisalbertl
tutto ad opera del diffondersi di esigenze costituzionali e liberali nel regno. La famosa relazione di Nicola Nicolini alla vigilia del 1848 aveva lamen­tato la pratica irresponsabilità della pubblica amministrazione nei confronti delle proprie azioni,1' irresponsabilità che si sarebbe potuta fronteggiare? in sede politica, stabilendo un controllo parlamentare, ed in grolla giurisdi­zionale, rendendo più nettamente autonomi gli organi competenti a giudi­care in sede contenziosa delle azioni amministrative.
Sappiamo, infatti, come per due volte al Parlamento napoletano del '48-49, il solo organo nel quale si potevano avanzare proposte di riforma, venne sollevata l'idea della abolizione degli organi del contenzioso ammini­strativo e del deferimento al giudice ordinario delle questioni di loro com­petenza. Il deputato Puglisi propose di abolire i giudici amministrativi istituiti dalla legge del 1817, affidando la loro giurisdizione ai giudici di cir­condario, ai tribunali ed alle Gran Corti Civili, ma questa proposta fu accan­tonata deferendosi l'intera questione agli organi ebe avrebbero dovuto pre­parare le nuove leggi organiche in armonia con la costituzione adottata. 2) Questa prevedeva la conservazione della Gran Corte dei conti 3) e l'istitu­zione di un Consiglio di Stato con attribuzioni consultive4) e il divieto di creare giurisdizioni contenziose senza apposita emanazione di una legge. 5) Si richiedeva, quindi, una legge per attuare in questo punto la costituzione, come ci attesta anche la proposta del deputato Faccioli in favore di una nuova regolamentazione delle amministrazioni comunali e provinciali. Altro futile membro dell'attuale amministrazione è il Consiglio di Intendenza; e il giudizio sul contenzioso amministrativo o fra comune e comune, o fra comuni e cittadini, vada a chi spetta, al magistrato giudiziario. Imperocché, mal sempre si giudica di ogni cosa ove chi la giudica sia quegli stesso che l'amministra, essendosi in quel caso giudice e parte ad un tempo!6) Pro­posta, questa, che, come la precedente, riecheggiava il solito motivo della preferenza da accordarsi al magistrato ordinario e della necessaria unicità della giurisdizione. Lo spirito della costituzione napoletana del 1848, però, come, d'altra parte, lo spirito delle altre costituzioni italiane di quel periodo non era tale da far accogliere tanto facilmente queste istanze. All'idea del Consiglio di Stato come organo consultivo negli affari di governo, alla quale il legislatore napoletano, come quelli delle altre monarchie d'Italia, restava fortemente legato,7) si aggiungeva a Napoli in particolare l'espressa dichia-
*) F. NICOLINI, Nicola Nicolini egli studi giurìdici nella prima metà del secolo XIX, Na­poli, 1907, p.m>
É Le Assemblée del Risorgimento: Napoli, voi. II, p. 212, Roma, 1911, sedata del 17 feb­braio 1849 alla Camera dei Deputati.
3) Art. 18 della costituzione del Regno delle Due! Sicilie. II testo, con ampio apparato celtico di note e di commento, in N. CORTESE,: Costituenti e costituzioni italiane del 1848~49, Napoli, 1951, voi. II, pp. 1 e sgg.
*) Art. 80 della costituzione dal Regno delle Due Sicilie.
5J Art. 82 della costituzione del Regno della Due Sicilie.
a) Xe Assemblee del Risorgimento: Napoli* voi. II, pp. 218 e sgg.: Beduta del 17 feb­braio 1849 alla Camera dei Deputati.
7) Su questo ponto cfr. le note di N- CORTESI?, Costituenti o costituzioni, cit., vol...II, pp. 25-26. In particolare sulla concezione risorgimentale delia Monarchia Consultiva, cfr; À..M. GUISALBEUTI, Nuove ricerche sugli invìi del pontificata di Pio IX e sulla Consulto di Stato. Roma, 1939, pp. 39 e sgg., e N. CORTESE, Le costituzioni italiane del 1848-49, Napoli, 1945, pp, XII e sgg.