Rassegna storica del Risorgimento

DUE SICILIE (REGNO DELLE) ; LEGISLAZIONE ; CONTENZIOSO AMMINIST
anno <1956>   pagina <725>
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Per la storia del contenzioso amministrativo 725
razione del mantenimento delle attribuzioni della Corte dei Conti compati­bili col mutamento costituzionale. Da questo derivava, sì, l'approvazione da parte delle camere legislative del bilancio dello Stato, ma non l'abban­dono di quelle attribuzioni contenziose amministrative che la Gran Corte dei Conti aveva proprie, oltre a quelle in materia finanziaria.1) Ove questo si metta in relazione con quanto avveniva nelle altre parti della penisola, ci si rende facilmente conto dello scarso successo che erano destinate ad incontrare le proposte avanzate al Parlamento e del sicuro permanere del contenzioso amministrativo nelle attribuzioni degli organi creati dal '17.2)
A questo si aggiungeva un altro motivo di ostilità contro il sistema della giustizia amministrativa vigente: l'accusa, cioè, fatta dai Buoi critici di incertezza nelle norme che lo regolavano. L'eterna questione della neces­sità di un codice amministrativo che disciplinasse l'intera materia, toglien­dola dalla confusione provocata dalle troppe norme contenute nelle leggi, nei decreti, nei rescritti e nelle circolari ministeriali dell'ordinamento bor­bonico, pesava anche sulla polemica contro il contenzioso amministrativo, che era visto come fonte di arbitrii e di contraddizioni alimentate dall'ab­bondanza legislativa e giurisprudenziale.3) Vero è, però, che a costoro il Hocco opporrà la tesi, peraltro assai ben fondata, della impossibilità di ridurre sotto un unico codice le leggi amministrative, e in conseguenza anche quelle inerenti alla giustizia amministrativa, per la difficoltà di contenere in un unico testo la progressivamente crescente produzione normativa e giurispru­denziale. Ma l'argomento della confusione e della incertezza della materia aveva una certa presa, non guardandosi, evidentemente, alle norme della legge del 21 marzo 1817, contro la quale non vi era molto da dire, ma, piuttosto, alla genericità dell'intero sistema fondato sul prevalente interesse della pubblica am ini lustrazione.4)
Agli occhi dei critici, quindi, il rimedio estremo appariva la soppres­sione del contenzioso amministrativo e la devoluzione di tutta la materia al giudice ordinario. Uno scritto del Coppola sui Motivi di un progetto di legge sull'amministrazione e governo civile dei municipi e provincie dello State napoletano cercava di rappresentare tutti i lati negativi della giustizia am­ministrativa vigente per mostrare la necessità inderogabile della soppres­sione dei Consigli di Intendenza e della Corte dei Conti come organi del contenzioso: Coloro che intendono conservarla assumono che nella tratta­zione di que' piati richiedesi maggiore speditezza de' civili, e quella unità
1) Art. 17 della costituzione del Regno delle Due Sicilie
2) Analogo fu il problema discusso nello Stato Pontificio: cfr. C GHISALBEHTI, // Consi­glia di Stato di-Pio IX, ciu, in Studi romani, anno II, num. 1, pp. 63 e sgg.
8) B. CLUIXAXOPO, / principi a gli effetti del sistema governativo delle Due Sicilie dal 1830 al 1348, osservazioni, filosofica-politiche, Napoli, 1850, p. 115. Dura fa anche l'affermazione di P. COMÌETTA, Storia del reame di Napoli, cri., lib. Vili, cap. Ili, n. XLVI: Il codice di am­ministrazione, ordinamento sacro e bramato, restò come innanzi disperso in molte leggi, decreti e ordinanze, sì elio i giudizi amministrativi dipendevano pia che non mai dallo voglie e dagli interessi del governo; chi sa nel Decennio il supremo arbìtrio si imbatteva talvolta negli intoppi del Consiglio di Stato, oggi (quel Consiglio diaciolto) non aveva freni o ritegno. Tanto incivili sono le pratiche delle quali ragiono, che per fisse la saggia e libera amministrazione del Regno è tenuta in odio.
*ìG. ROCCO, op. dt voi. I, p. 38.