Rassegna storica del Risorgimento
DUE SICILIE (REGNO DELLE) ; LEGISLAZIONE ; CONTENZIOSO AMMINIST
anno
<
1956
>
pagina
<
726
>
726
Carlo Ghisalburti
di risultamcnti che il governo deve imprimervi, mediante magistrati amovibili da sé dipendenti, e finalmente con propri fatti, ond'i patrimoni pubblici non scemino e le rendite per sentenza di tribunali indipendenti non siano disviate dagli usi cui sono destinate. ') Questi argomenti, a suo dire dovevano ritenersi infondati, dato che la maggiore speditezza richiesta contrastava con la reale lungaggine dei giudizi davanti ai Consigli di Intendenza, lungaggine dipendente dalia discrezionalità del Consigliere commissario che doveva istruire le cause e dall'accumularsi progressivo di controversie giacenti da tempo negli uffici. Anche se si riesce ad ottenere presto una decisione dal Consiglio di Intendenza, questa è soggetta ad appello, ma, egli dice, il gravame non giova alla tutela dei diritti dei privati per l'esecutorietà della sentenza di primo grado e per il carattere di semplice avviso di quella di secondo, ancorché contraria al giudizio del Consiglio di Intendenza. La riforma della sentenza e la dichiarazione di annullamento dell'atto amministrativo illegittimo, infatti, deriva dal sovrano, udita la Consulta di Stato, cui è stata trasmessa la pratica dalla Corte dei Conti per il tramite del ministro competente. Il necessario parere del ministro si risolve in una dichiarazione di un funzionario ignorante di diritto e di leggi, che può con questo sviare il giudizio dei Consultori. Questi si riuniranno dopo mesi e mesi, rinviexanno la loro decisione alla stessa Segreteria ministeriale, che aveva inoltrato la pratica relativa alla causa e che potrà ancora manipolare la decisione. Dal che si può dedurre, scriveva sempre il Coppola, che le legittime aspettative di una pronta decisione vanno in fumo e con esse la speranza di arrestare il decorso dell'esecuzione dell'atto amministrativo che, nel frattempo, avrà avuto tutte le possibilità di arrecare gravissimi danni ai privati interessati. 2) E questo se non saranno nati eventuali conflitti giurisdizionali, giacché in tale caso, tutt'altro che infrequente per quella tanta facilità di scambiarsi le giurisdizioni che l'ingegno dei nostri avvocati svolge sottilmente in prò' dei clienti, il decorso del tempo e le spese procedurali renderanno tristissima la posizione del privato in lotta per il suo interesse contro l'amministrazione.
Troppo pessimistico appare il quadro del Coppola, che giunge al punto di negare la possibilità che i reali rescritti rispondano al fine di interpretare rettamente le norme sulla competenza per materia per risolvere i conflitti giurisdizionali, dato che, egli afferma, cotesti affari classati in quarto ordine non sono da proporsi al Re, neppure al Consiglio dei Ministri e van risolti dal Ministro del carico, usando a talento l'impronta della Sovranità. 3J Espressione questa che toglierebbe ogni valore alla decisione del conflitto, ma che va vista esclusivamente nel suo valore polemico e non deve essere assunta come criterio di valutazione dell'efficienza di un istituto.
Questo aveva i suoi pregi ed i suoi difetti, e i primi erano certo in misura molto maggiore di quanto non avesse affermato il Coppola a fini polemici per mostrare la validità della tesi in favore della unicità della giurisdizione e della devoluzione delle cause amministrative al giudice ordinario.
1 ) G. COPPOA, Motivi di un progetto di legge dalVammi nitrazione e governo civile dei municipi e provincia dèlio Stato napoletano, B. 1. d., p. 70.
2) G. COPPOLA, Motivi di un progetto di legge, cit, pp. 71-72. 3 G. COPIor-A, Motivi di un progetto di leggo, eit pp. 72-74.