Rassegna storica del Risorgimento

DUE SICILIE (REGNO DELLE) ; LEGISLAZIONE ; CONTENZIOSO AMMINIST
anno <1956>   pagina <727>
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Per la storia del contenzioso amministrativo 727
Alla tesi estrema si opponevano quelle riformisticlie esposte da giurecon­sulti più moderati, i quali avanzavano l'idea di qualche riforma dell'istituto per snellire la procedura e offrire maggiori garanzie alla tutela degli inte­ressi privati contro la prevalenza della pubblica amministrazione. Così, ad esempio, vediamo il Marini auspicare, da un lato, il mantenimento del carat­tere esecutivo delle sentenze del Consiglio di Intendenza solo nell'ipotesi in cui non siano state appellate ai magistrati superiori e, dall'altro, richie­dere una maggiore celerità nella procedura per la risoluzione dei conflitti giurisdizionali. *) Istanze queste che, unitamente all'auspicata instaurazione del sindacato per tutti i membri dei Consigli di Intendenza all'atto della decadenza dal mandato, rivelano chiaramente la volontà di giungere al miglioramento dell'organizzazione contenziosa amministrativa, anche senza spingersi all'eccesso polemico del Coppola.2)
18. Due, quindi, erano i tipi, di critiche formulate alla giustizia am­ministrativa napoletana. L'uno, ispirato a tesi completamente radicali, vo­leva l'abolizione dell'istituto del contenzioso amministrativo; l'altro, più moderato, ne voleva lo snellimento e il miglioramento per renderlo più operante. Le cose, però, restarono più o meno nelle condizioni in cui erano state poste dalle leggi del 1817, senza che nuove norme legislative venis­sero a troppo innovare il sistema, come si può constatare persino durante le parentesi costituzionali del 1820-21 e del 1848-49, i soli periodi nei quali sarebbe stato possibile un mutamento di qualche importanza della strut­tura degli organi di giustizia amministrativa del regno in armonia con le concezioni politiche allora prevalenti.
A parte queste brevi parentesi, favorevoli, sì, allo sviluppo di critiche anche sostanziali, non mai, però estrinsecantesi sul piano legislativo nella formazione di una alternativa al sistema del contenzioso amministrativo sino allora vigente, dobbiamo notare soltanto la volontà degli organi diri­genti l'amministrazione borbonica di restare il più possibile aderenti al sistema fissato dalla legge del 21 marzo 1817. Ne abbiamo alcuni esempi piuttosto clamorosi in occasione del manifestarsi di tendenze che parevano volersi discostare da quel sistema. Nell'ottobre del 1825, ad esempio, discu­tendosi alla Consulta dei Reali Domini al di qua del Faro alcune proposte relative alla amministrazione civile quale era stata fissata dalla legge del 12 dicembre 1816, si avanzò l'idea di modificare la prassi stabilita dalle leggi organiche sulla discussione e sul giudizio dei conti comunali, materia questa delicatissima, definita largamente dalla legge sull'amministrazione civile e da quella sul contenzioso amministrativo. Tali leggi stabilivano la competenza dei Consigli di Intendenza a rivedere i conti materiali dei co­muni del Regno, e l'obbligo della Gran Corte dei Conti di rivedere e discu­tere, senza, però, sospendere l'effetto esecutivo dell'approvazione data dai Consigli stessi, soltanto quei conti dei comuni maggiori i cui bilanci fossero soggetti all'approvazione reale* I Consigli di Intendenza erano ex lege obbli­gati a completare l'esame di questi conti entro il decorso dell'anno della
1) C. MARINI, Sut diritta pubblico e privato, cit., pp. 146-147.
2) C MARINI, Sul diritto pubblico a privato, dt pp. 147-151.