Rassegna storica del Risorgimento

DUE SICILIE (REGNO DELLE) ; LEGISLAZIONE ; CONTENZIOSO AMMINIST
anno <1956>   pagina <728>
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Carlo Ohisalbe.nl
presentazione del conto stesso dell'Intendente, presentazione che doveva avvenire entro il mese di marzo.l) Per semplificare la procedura, alla Con­sulta di Stato si propose di far rivedere i conti materiali dei comuni mi" nori al Sottointendente, funzionario destinato a coadiuvare l'Intendente nello svolgimento delle molteplici attività che dovevano essere svolte nelle Provincie, dando alla revisione di questo ed alla sua approvazione efficacia immediatamente esecutiva, con la conseguenza che il Consiglio di Inten­denza avrebbe dovuto rivedere in sede contenziosa soltanto i conti mate­riali alla approvazione dei quali fosse stato sollevato gravame. Contro la sua decisione definitiva non si sarebbe mai potuto avanzare alcun ricorso alla Corte dei Conti.2) Si mirava a snellire la procedura giudiziaria, limi­tando l'esame dei Consigli ai conti materiali dei comuni maggiori ed a quelli contestati dei comuni minori, tenuta presente l'estrema difficoltà dei Con­sigli di Intendenza di rivedere tutta questa branca della amministrazione finanziaria. Contro tale proposta fu avanzata una relazione di minoranza da parte di due dei più eminenti consultori, Biagio Zurlo e Domenico Cri-teni, che si opposero con energia alla modifica del sistema di revisione dei conti dei comuni. Queste modifiche, essi dichiaravano, avrebbero ferito in modo definitivo sia la legge sull'amministrazione civile, che non prevedeva in alcun modo la competenza del Sottointendente in materia, sia quella sul contenzioso amministrativo, che separava nettamente gli organi dell'ammi­nistrazione attiva da quelli della giurisdizione amministrativa, dando ai primi il compito di conoscere della contabilità dello Stato e dei Comuni. Non hanno dunque a che fare gli amministratori nella contabilità de' Comuni, né possono esservi chiamati quando essa appartiene al contenzioso amministrativo, ed ai giudici che la legge ha destinati, e che non possono variarsi, senza svellere la legge stessa dal suo fondamento. Non per nulla la norma stessa sul contenzioso amministrativo aveva fissato le competenze in modo inderogabile: Non sono nominati i Sottointendenti perchè essi regolamentano l'amministrazione dei Comuni de' propri distretti: sono presso a poco i primi contabili; né si affida agli Intendenti per la stessa ragione; ma ai Consigli di Intendenza, per serbarsi la delicatezza del principio in materia di visura e di discussione del conto. Se gli Intendenti presiedono nel Consiglio di Intendenza lo è perchè l'andamento di tutte le amministra­zioni deve passare sotto i loro occhi e perchè il complesso delle amministrazioni è affidato alle loro mani. Ma intervenendo l'Intendente, la di lui autorità è fermata dai Consigli, che non sempre combinano coll'Intendente nelle cose amministrative, mai dove si tratta di giudicare .3) Parole dure queste dello Zurlo e del Criteni il cui attaccamento tenace allo spirito della legge del 1817, accettato dagli organi dirigenti, rivelò definitivamente la volontà di questi ultimi di mantenersi aderenti alla separazione del contenzioso
1) Arti. 272-276 della, fogge del 12 dicembre 1816; dir. anche l'art. 15 della legge del 21 marzo 1817.
2) A. 5. N., Archìvio riservala di Casa Borbow, avviso della Consulta de* Reali Domini di qua del Faro, fascio 650, fol. 304 e Rgg.
3) A. S. N., Archivio riservato di Casa Borbone, fascio 650: voto particolare do1 signori consultori D. Biagio Zurlo e D. Domenico Cri toni,, relativamente allo modifiche della legge sul­l'amministrazione civile, ibi. 814 e sgg.