Rassegna storica del Risorgimento

DUE SICILIE (REGNO DELLE) ; LEGISLAZIONE ; CONTENZIOSO AMMINIST
anno <1956>   pagina <729>
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Per la storia del contenzioso amministrativo 729
amministrativo dall'animi lustrazione attiva, come le stesse vicende della amministrazione civile del regno staranno a dimostrare, per quanto con­cerne la revisione dei conti, comunali sempre gelosamente affidata alla com­petenza dei Consigli di Intendenza. ''
Si temeva, quindi, che lo spirito della legge del 1817 potesse essere vio­lato. Se la giurisprudenza dei rescritti emanati su parere della Consulta del Regno faceva fronte al pericolo di violazioni dei criteri della competenza per materia tra potere giudiziario e organi del contenzioso amministrativo, un altro pericolo emerse ad un certo momento. Il timore, cioè, che la compe­tenza giurisdizionale dei Consigli di Intendenza potesse essere scavalcata da quella consultiva e che alle loro attribuzioni contenziose amministrative si sovrapponessero quelle più generiche di organi consultivi delle ammini­strazioni locali, confondendosi così le loro funzioni. Si corse ai ripari, vie­tando ai Consigli di Intendenza di esprimere pareri sulle materie nelle quali avrebbero potuto poi deliberare in sede contenziosa, in modo da impedire che fossero insieme prima ispiratori e poi giudici di uno stesso atto ammini­strativo. 2) Non vi furono, invece, accenni alla eventuale competenza con­sultiva della Gran Corte dei Conti, che quella era esclusa tassativamente dalla norma che creava della Consulta del regno Porgano generale consul­tivo della pubblica amministrazione. 3)
E queste furono effettive testimonianze della persistente aderenza allo spirito ed alla lettera delle leggi organiche del Quinquennio.
19. La caduta della monarchia borbonica non segnò, come è noto, la fine immediata della applicazione della legge del 1817 sul contenzioso amministrativo. Questa continuò a regolare i giudizi sulle controversie am­ministrative nel territorio già sotto la sovranità dei Borboni per qualche anno ancora, non estendendosi l'applicazione della legge piemontese del 1859 alle provincie meridionali. Fu solo con la promulgazione della legge del 20 marzo 1865 ohe si fece definitiva giustizia del contenzioso amministrativo meri­dionale, dando uniformità al diritto ed alla giustizia amministrativa in Italia. *)
H paragone eon la legge del 1865, ovviamente, non sarà favorevole alla formazione di un giudizio troppo positivo sulla legge napoletana del 1817,
1) G. MUSCAHI, Osservazioni, ciU, pp. 242 e sgg.; G. Rocco, Corso di diritto amministra­tivo, cit, voi. II, pp. 423 e sgg.; G. Rocco, Questioni di diritto amministrativo, Napoli, 1860, pp. 267 e sgg.
2) Circolare ministeriale del 22 maggio 1850.
3) Art. 2 della legge dei 14 giugno 1824. Un'interessante analisi di taluni aspetti del pro­blema delle Consulte nel Mezzogiorno d'Italia, o in particolare degli sforzi del governo di Napoli per impedire la loro trasformazione da corpi consultivi in corpi deliberanti e l'eventualità che potessero citerei tare un'azione di controllo politico sull'opera governativa, in R. MOSCATI, // Regno delle Due Sicilia e l'Austria, documenti dal marzo 1821 al novembre 1830, Napoli* voi. I, pp. XLVH e gg. Por un'attenta indagine sull'istituzione e BH1 funzionamento della Consulta siciliana cfr. il saggio di L. A. PACANO, Stillo, primo, istituzione della Magistratura Consultiva jjfc Sicilia, efltr. da II Circolo giuridico, anno 1949, Palermo, 1950.
*) Sul regime transitorio di giustizia amministrativi adottato nel Mezzogiorno dopo la debelliitio del Regno delle Due Sicilie o prima della promulgazione della legge del 1865, cfr. l'interessante interventi :.P. S. Mancini alla Camera dei deputati nella seduta del 9 giugno 1864, in Atti del Parlamento italiano, sessione del 1863-64, voi. VII (13 della sessione), Roma, 1889, p. 5147.