Rassegna storica del Risorgimento

DUE SICILIE (REGNO DELLE) ; LEGISLAZIONE ; CONTENZIOSO AMMINIST
anno <1956>   pagina <730>
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Carlo Ghisalberti
se Silvio Spaventa potrà dire ohe essa aveva impiantato il contenzioso am­ministrativo regolandolo in modo né uniforme, né certamente liberale ed efficace per la tutela dei diritti sottoposti alla sua competenza). ') Che, infatti, posti sul piano della dottrina liberale, i termini del raffronto parevano dare pienamente ragione allo Spaventa: la legge italiana del 1865 restituiva al giudice ordinario tutte le questioni di diritto privato ancorché vi fosse interessata la pubblica amministrazione, laddove quella napoletana aveva attribuito al giudice amministrativo la competenza delle questioni di di­ritto privato nascenti dai rapporti dei cittadini con qualunque ammini­strazione pubblica, sottoponendo ad esso le cause sui beni dello Stato, dei Comuni e dei pubblici stabilimenti, con la sola riserva a favore dei tribunali ordinari per la proprietà e la libertà degli immobili, per lo stato delle persone o per le azioni civili che non avessero avuto alcuna attinenza con la validità, legittimità e la interpretazione di un atto amministrativo.
Ce n'era, quindi, abbastanza per alimentare le critiche dello Spaventa. Ove però, il paragone si faccia non già con le leggi dello Stato unitario e co­stituzionale, ma con quelle degli altri Stati della penisola, con le altre mo­narchie amministrative della restaurazione, il giudizio diviene più favorevole e più serena deve essere la valutazione storicogiuridica. Nel Lombardo Ve­neto, ad esempio, la restaurazione significò la scomparsa del sistema della giustizia amministrativa francese e la creazione di una giurisdizione unita­ria, che lasciò alla competenza dei funzionari del potere esecutivo la deci­sione delle controversie alle quali avessero dato origine con la loro ammini­strazione attiva. Si crearono soltanto nel 1835 tribunali amministrativi misti di magistrati e di funzionari per conoscere delle controversie in materia di imposte indirette. 2) Materia questa che a Napoli, invece, era affidata al giudice ordinario, malgrado le proteste del Rocco, che aveva sostenuto la competenza del giudice del contenzioso amministrativo, per analogia con quanto si era fatto per le imposte dirette. 3) Pertanto, Famministrazione austriaca del Lombardo Veneto non aveva alcun controllo giurisdizionale in materia di strade, di acque, di boschi e di miniere, non essendovi una ma­gistratura amministrativa ed essendo i giudici ordinari competenti solo per le questioni di puro diritto civile;4) controllo che,invece, a Napoli abbiamo veduto esistere ed essere applicato, salvo che per la materia delle strade nuova rispetto al diritto amministrativo francese, in forma non dissimile da quella del Decennio.
Senza dire degli Stati minori della penisola, nei quali il sistema della giustizia amministrativa era fondato su criteri diversi,s) vale la pena di
0 S. SPAVENTA, La giustizia nell'amministrazione, a cura di P. ALA TRI, Torino, 1949, p. 73. Alcuni interessanti cenni sulla legge italiana del 20 marzo 186S e BUI precedenti parlamen­tari della medesraa, in G-. VACCHEM.I. La difesa giurisdizionale dei diritti dei cittadini verso l'autorità amministrativa, UfciJjS. Oni-ANDO, Trattato, cit., voi. Ili, p. 1, pp. 357 e sgg.
9 A. SANDONA, // Regno lombardo veneto: la costituzione e V'amministrazione, Milano, 1912, pp. 218-214.
3) G. Hocco, Corso di diritto amministrativo, cit., voi. II, p. 134.
4) C Scm/pFEii, op. cit,, in V, 15. ORLANDO, Trottato, cit., voi. I, pp. 1209 e Bgg.
5) Per Parma cfr. C, SOIOPFER, op. cit,, p. 1234; per Modena C. SCUUPFBU, op. cit., p. 1250; per lo Stato pontificio, C. Scnupra. op. cit., p. 1273 e A. VENTBONB, Vamministrazione dello Stato Pontificio dal 1814 al 1870, Roma, 1942, p. 73. Accenni di carattoro generalo sulla giustizia amministrativa nei diversi Stati preunitari, in M. MmcitBTO, T partiti politici e Io itigerenza