Rassegna storica del Risorgimento

DUE SICILIE (REGNO DELLE) ; LEGISLAZIONE ; CONTENZIOSO AMMINIST
anno <1956>   pagina <731>
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Per la storia del contenzioso amministrativo 731
ricordare che le leggi toscane stabilivano la competenza della autorità giu­diziaria ordinaria per gli affari amministrativi contenziosi, con la sola ecce­zione delle materie inerenti alle pensioni, agli appalti dei lavori stradali ed agli accolli, materie queste assai più limitate di quelle previste dall'articolo quarto della legge napoletana del 21 marzo 1817. ') Ed anzi, uno dei postu­lati del movimento riformatore nella Toscana dell'Ottocento era stato pro­prio quello della istituzione dei tribunali amministrativi per sottrarre al-rammiDistrazione attiva la decisione degli affari contenziosi e per evitare che quelle controversie non originate dalla violazione di un diritto civile restas­sero senza tutela giurisdizionale.2)
Più vicino al sistema napoletano sarà quello adottato in Piemonte nel 1842: la riforma delle Intendenze, con la correlativa creazione dei Con­sigli di Intendenza a Iato di ogni Intendente generale} e la precisazione delle loro attribuzioni contenziose con lo stabilimento di un giudice' ammini­strativo di appello nella Corte dei Conti, risentì certamente del generale influsso delle concezioni francesi in tema di diritto amministrativo. Non si può, però, escludere che una certa influenza sullo stabilimento definitivo del contenzioso amministrativo in Piemonte sia stata esercitata anche dalla considerazione del funzionamento dell'istituto napoletano, dato che le let­tere patenti del 31 dicembre 1842 avevano fissato le attribuzioni dei Con­sigli di Intendenza in modo non dissimile alla legge napoletana del 1817,3) e che la legge piemontese del 1859 aveva lasciato, sulla scia di quanto si era fato in Napoli e, quindi, in piena aderenza al modello francese, alla com­petenza del giudice amministrativo le controversie intorno alla validità dei contratti della pubblica amministrazione.4)
Questo alimenterà le critiche dello Spaventa, che porrà sullo stesso piano le due leggi, quella piemontese e quella napoletana, nel rivendicare il principio della giustizia nell'amministrazione, a suo dire violato dal conten­zioso amministrativo per l'usurpazione mostruosa che gli era stata permessa di giudicare anche sopra controversie di puro diritto privato, inter privatos et fiscum .5)
Ma, passata la ventata polemica parallela al momento storico della uni­ficazione legislativa e della restituzione al giudice ordinario di tutte le con­troversie di diritto civile, le successive vicende della giustizia amministra­tiva in Italia daranno adito ad una nuova e diversa impostazione del pro­blema. La reintegrazione del principio costituzionale della unicità di giu­risdizione, se restituiva al giudice ordinario una serie di controversie sui
loro nella giustizia e nell'amministrazione, Bologna, 1881, pp. 270-271, in 6. VACCHEUJ, op. di., contenuta in V. E. OBLANDO, Trattalo, cit., voi. HI, p. 1, pp. 332 e sgg. e in A. SALANDHA, ha giustizia amministrativa nei governi Uberi con speciale riguardo al vigente diritto italiano, To­rino, 1904, pp. 285-304.
i) C. SCBUPFER, op. eie, p. 1183. Sulla giustizia amministrativa in Toscana cfr. il sempre importante studio di I. RIGNANO, Manuale di diritto pubblico interno della Toscana, Firenze, 18S7, pp. 184-209- Per una valutazione d'insieme sulla legislazione toscano alla Restaurazione, cfr. A. ÀQUABONJJ, Aspetti legislativi della Restaurazione toscana, in Rassegna storica del Risor­gimento, a. XLIII, fase. I, gennaio-marzo 1956, pp. 3-34.
2) L. GALEOTTI, Della Consulta di Stato, Firenze, 1847, pp. 17 e sgg.
3) C. SCHUWEB, op. cit., p. 1113.
*) S. SPAVENTA, La giustizia neU'amministrasiono, cit., p. 73.
5) S. SPAVENTA, op. cit., lofi. cit.