Rassegna storica del Risorgimento
GENOVESI ANTONIO
anno
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1957
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pagina
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80
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80
Lucio Vittori
e sostenendo che essa è esclusivamente pastorale, magistrale ecc. e non già coattiva nemmeno nel campo spirituale. Rivendica, infine, integralmente al sovrano la potestà di direzione e di controllo anche morale contro la assurdissima opinione, sediziosa e distruttiva del Principato, che le Leggi Civili non obbligano in coscienza .
Lucio VILLARI
APPENDICE
I. Istruzioni per l'Avvocato della Real Corona dell'Ai). Antonio Genovesi.
L'Avvocato del Re nella Camera Reale sembra creato sul modello degli Avvocati e Procuratori del Re ne' Parlamenti dì Francia. Questi Avvocati e Procuratori rispondono in parte ai Procuratori del Fisco, stabiliti dall'Imperatore Adriano, della cui giuridizione è scritto da molti. Dissi in parte, perché la giuridizione degli Avvocati del Re in Francia e quella del nostro in Napoli deve essere più ampia.
Per capire dunque l*ufizio del nostro Avvocato del Re egli si vuol ricordare, che il jus civile è o pubblico o privato. Il jus privato è quel jus, che la Natura dà a tutti gli uomini sulla vita, sulle membra, sulla fama, sulla libertà naturale, su la Famìglia, su i beni. Il jus pubblico consiste nelle Leggi, nella Sovranità e ne9 dritti della Sovranità, ne* Magistrati, nella pubblica Religione approvala dalle Leggi, nelle azioni, che le Leggi Civili danno ai cittadini nel difendere, nel vindicare, nel possedere, neli'alienare i loro dritti.
In Francia col nome di parlamento s'intende il complesso di tutti i Tri' banali del luogo, che noi qui chiamiamo Vicarìa Civile e Criminale, Camera della Sommaria, Consiglio, Camera Reale. Gli Avvocati del Re in Francia hanno il dritto di entrar da per tutto. Ma come qui in Napoli abbiamo Fiscali in Vicaria, Fiscali in Camera, Fiscali in Consiglio, sembra che le nostre leggi che non hanno posto un Avvocato Fiscale in Camera, abbiano considerato, che tutta la Camera e principalmente il Delegato della Giuridizione, Tribunale sostituito all'antico nostro Collaterale, e che non ha voti che consultivi, dovesse essere in luogo dell'Avvocato del Re. Il Re con una nuova creazione di un suo Avvocato in Camera, *) ha dovuto credere ed essere persuaso, che la Camera o per ignoranza del suo vero ufizio, o per trascuraggine in certo modo tradisse i dritti della Sovranità e dei Popoli a lei soggetti.
Dunque di qui si può ricavare, che le virtù che debbono accompagnare questo nuovo posto, debbono essere l'onore, la sincerità, la fortezza d'animo nel promuovere o difendere gli interessi del Re e dello Stato e nell'opporsì ad ogni intrapresa, che venga da qual si è parte su* detti dritti, e a scuotere la debolezza e la negligenza della Camera. E oltre a ciò uno studio profondo di tali interessi.
Tra le cause proprie, per cui si consulta la Camera, son tutte quelle, che concernono la Giuridizione, l'Autorità delle Leggi, la libertà e la sicurtà de* Popoli, Vi si mandano anche per appello alcune cause più, particolari, e qual-
l't L'ufficio dell'avvocato fiscale, detto Avvocato della Corona, venne costituito nel 1768 e aggregato alla Real Camera di S. Chiara.