Rassegna storica del Risorgimento
GENOVESI ANTONIO
anno
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1957
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Lucio Villari
queste Monarchie, serbare la sua autorità ne9 Fori laicali, è egli compatìbile colf indipendenza de* Sovrani, e con i Codici delle Leggi Civili? E la ragion di dubitare è che i due Sovrani, che sì credono egualmente indipendenti e due Codici di Leggi fra loro opposti si distruggono a vicenda, e creano una specie di Anarchia.
2) Essendo i Chierici'e i Frati divenuti indipendenti dalla Monarchia temporale de1 Principi, e con ciò tutti i loro beni stabili e mobili, si può egli sostenere questo pezzo di Monarchia straniera, e conciliarlo con la sicurtà e quiete dello Stato?
3) Essendo le Scuole quelle, nelle quali si formano gli uomini pel governo secolare, ed ecclesiastico, e si piantano le grandi opinioni, per cui è menato il Genere Umano, conviene alla sicurtà del Trono, che sieno delle Scuole in mano degli Ecclesiastici tanto secolari, quanto regolari, nelle quali il Sovrano non abbia a sapere né il carattere delle persone che insegnano, né le massime che s'insegnano?
4) I libri sono i maestri di un popolo pulito e culto e tanto più forti, quanto che, pare, che la loro autorità cresca colle stampe. Dunque colui, che ha nel suo potere quello di togliere dalle mani del popolo tutti i libri favorevoli alla Giuridizione sovrana, al vero sapere de1 popoli, ai dritti delle nazioni, e a loro sostituire degli altri di contrarie dottrine e opinioni, viene perciò a rendersi il vero Monarca di quello Stato. Conviene dunque lasciare alla Curia Romana l'autorità di proscrivere i libri? E la ragion di dubitare è che la Corte di Portogallo ha proibito questa pratica, ed ha creato un tribunale proprio di Ecclesiastici e Laici con l'intervento di un Avvocato del Re, per esaminare i libri che si hanno a permettere o a proibire.
5) Essendo certo che, tanto nella Regia Università, quanto nella città vi sieno molti maestri di Leggi Civili, di Canoni, di Teologia, avversi di genio e di pregiudizi alla parti de' Regalisti per la Giuridizione Reale, ch'essi insegnino quel che loro viene in testa, senza che sia riconosciuta la loro dottrina? E appresso dandosi a questi Professori la facoltà di censurare i libri di queste materie che escono ogni giorno fra noi, son esse sicuri i Sovrani, che non si lascino correre dottrine nemiche della loro giuridizione e dello Stato? E la ragione è che i Commentar/ di Liguori su Busembau[m], *) l'opere canoniche di Monsignor Gagliardi, 2) e molte Istituzioni di Jus Canonico, di Jus Civile Romano, di Jus Regni, uscite in questo anno con approvazione de' Professori Regi, sono sparse qua e là di dottrine Anti-Regaliste. E moki libri di divozione pieni di quietismo, e di massime tendenti a rendere i sudditi di S. M. poltroni e nemici di ogni fatiga. .-
6) Sapendosi, che la giuridizione de' Baroni non è che una Magistratura data dal Sovrano e dipendente dalla suprema giuridizione del Re (e de' popoli) [cancellato nel ras.], consente egli colla sicurtà del Re e de' popoli, che gli Uffizioli di giustizia nette Corti Baronali non abbiano a dar mai conto
1) ERMANNO BUSEMBAUM, Modutta TheoUigiac Morali*, 1n ed., Napoli, 1748, con annotazioni di S. Alfonso dei Liguori. Le Annotazioni furono poi raccolte e trasformate in un'opera in due volumi, edita nel 1753-5 (v. G. M. MONTI, op. eit., pp. 45-46 n.).
2) CABLO GAGLIARDI, Institutionaa Juria Canonici, 2* ed., Napoli, 1766. Il Gagliardi era stato professore del Decreto di Granano all'Uni versila di Napoli dal 1747 al 1767, anno della sua elezione a vescovo di Muro, carica che tenne lino al 1778.