Rassegna storica del Risorgimento

RICCI GIUSEPPE ; RICCINI GIROLAMO
anno <1918>   pagina <471>
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Art. II. Si assegna il termine di un mese a chiunque abbia titoli di gravami contro: il conto Girolamo Ricalai dipendentemente dalle altefate sua qualità, a produrre le sue querele e le prove a fon­damento di esse, davanti il medesimo tribunale di giustizia in Modena, che viene delegato a conoscere e giudicare in ordine alle medesime, sentito il Pubblico Ministero.
Art. III. Sono assoggettati a sequestro assicurativo tutti i cre­diti, beni e ragioni attive in qualunque luogo posti di pertinenza del medesimo conte Girolamo Riocinì a guarentigia degli aventi interesse.
ÉI :I>. L'esecuzione del presente decreto è raccomandata al delegato di giustizia, al delegato politico e governativo nelle parti che rispettivamente li risguarda; e sarà scritto agli altri governi amici per l'adempimento anche all'estero di quanto è portato nell'articolo terzo. l
E facile pensare come parecchi si muovessero, sia per tutelare le loro buone ragioni, sia anche perchè è sempre facile trovare chi si getta contro il potente caduto in disgrazia e vuol riscontrare in lui la colpa dei suoi mali, anche se le sue pretese e asserzioni non sono suffragate da tutte le prove. E i ricórrenti furono; molti. Narra Nico-mede Bianchi, che nella sua qualità di segretario e di storico del governo provvisorio potè essere meglio di ogni altro informato, che oltre l'accusa della vedova Ricci contrai! Riceini venivano innanzi altre accuse di privali uomini, i quali dicevano di essere stati con turchesca insolenza violentati e lesi nei loro interessi a nome del­l'ordine pubblico. Erano comuni i quali, dicendosi depredati da quella stessa mano, jjiiata per pubblico uffizio nel debito sacro di tute­larli, venivano a chiedere riparazione ,a ed era infine lo Stato. Da quanto fu stampato e da quanto di inedito potè venire alle nostre mani, consta che parecchi processi furono iniziati, ma i più abban­donati presto; questi solo continuati sopra due capi notevolis­simi: la condanna a morte di Giuseppe Ricci e la condanna di Gia­como Mattioli e di tutti i suoi asserti complici, che, come è noto, erano in numero grandissimo.
1 IT. BiAKoai, op. elt., pagg. 271-272.
a Nk BIANCHI, op. eifc,, pagg. 272-273. - Da notarsi, specialmente, come risulta dalle stesse difese del Biecini, 1 comuni di Modena di Montese e di Sassuolo. De azioni giudiziarie del duo primi furono dichiarate senza effetto ed ebbero imposto il silenzio dai tribunali alila renata di Francesco V ; il comune di Modena si ac* cordò colla Ducal Camera, alla quale, in luogo del Biecini, fu riconosciuto spettare il debito.