Rassegna storica del Risorgimento
ECONOMIA
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1957
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276
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Gino Luzzatto
Massimo sottoscrittore era il Bastogi per 35.000 azioni da 500 lire.
Sul carattere puramente italiano del capitale sottoscritto possono sorgere molti dubbi, quando si osservi che, a pochi mesi dalla costituzione della Società, nella seduta del 26 febbraio 1863 del suo Consiglio di amministrazione, il presidente Bastogi comunica la risposta di Fould, uno dei maggioir banchieri parigini, il quale dà l'elenco di case bancarie di Bruxelles, Amsterdam, Francoforte, Parigi e Londra, alle quali potranno essere presentate per la riscossione le cedole delle obbligazioni ed anche quelle delle azioni pagabili a Parigi ed a Londra.
Sei anni dopo, in una assemblea a cui parteciparono 91 azionisti, i possessori del maggior numero di azioni sono i signori Armand Charles, Domenico Speers e Massimo Petit, che non figuravano fra i sottoscrittori nell'atto costitutivo della Società.
D'altra parte non riteniamo azzardata l'ipotesi che dietro la Cassa del commercio e dell'industria di Torino, la quale aveva sottoscritto per 21.000 azioni, e dietro il Balduino, che la rappresentava, ci fosse la Société generale de Credit mobi-lier. Ad affacciare questa ipotesi ci induce il fatto che appunto allora si stava concludendo, sotto l'egida dei fratelli Perette, la trasformazione della Cassa torinese nella Società generale di Credito mobiliare e che l'on. Susani, ispiratore e patrocinatore della convenzione col Bastogi, aveva precedentemente trattato a Parigi con personalità ostili ai Hotschild, i quali, secondo ogni probabilità, dovevano essere i Perette o persone del loro entourage.
Per la stessa ragione non è del tutto da escludere che l'aspro duello fra i due massimi gruppi bancari e ferroviari francesi non sia del tutto estraneo all'accesa polemica che si sollevò negli ambienti giornalistici e parlamentari italiani contro la nuova Società. Le accuse, come risultò dalla relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta, presentata alla Camera dei deputati il 15 giugno 1864, non erano del tutto infondate, sia dal lato costituzionale, perchè era contrario allo Statuto che la Camera potesse sostituirsi al governo nel proporre ed approvare per acclamazione un contratto con persone diverse da quelle contemplate nella convenzione, stipu-