Rassegna storica del Risorgimento
1860-1892 ; ECONOMIA
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1957
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392
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392 Luigi Izzo
Il trattato del 1863 e le sue ripercussioni economico-sociali. - Il 12 febbraio 1863 il ministro degli affari esteri italiano, Pasolini, presentava alla Camera, per la conversione in legge, una, convenzione di navigazione e un trattato di commercio, sottoscritti a Parigi, la prima il 13 giugno 1862 e il secondo il 17 gennaio 1863. Le relazioni marittime tra la Francia e l'Italia, prima del trattato, erano in uno stato quasi caotico, che non poteva ulteriormente protrarsi. È vero che le navi francesi avevano, in virtù di trattati stipulati con la Sardegna, la Toscana e Napoli, facoltà di approdare nei vari porti della penisola, allora appartenenti a Stati diversi, e farvi operazioni di commercio. Ma con la unificazione si creava, automaticamente, un grave inconveniente: la navigazione di scalo tra un porto e l'altro, si trasformava in cabotaggio. Ragioni politiche ed economiche impedivano che la Francia fosse privata di questo diritto, e il Cavour, prima della sua immatura scomparsa, aveva consentito alla Francia il cabotaggio con navi a vapore, e sarebbe andato anche più in là se avesse ottenuto la reciprocità. Ora, nella sua relazione alla Camera, il ministro demoliva le argomentazioni di coloro che "temevano gravi perdite per la marina italiana, affermando che la convenzione, riconoscendo il cabotaggio alle navi a vapore francesi, dava, alla marina italiana, molti vantaggi: l'abolizione di qualsiasi diritto differenziale nel traffico diretto tra i due paesi; il cabotaggio italiano esteso alle coste, amministrate dalla Francia, dell'Africa settentrionale; la riduzione a metà del gravoso diritto di 800 franchi, che la Francia riscuoteva, sulle coste dell'Algeria, da ogni nave straniera addetta alla pesca del corallo, ossia quanto il governo borbonico non era riuscito mai ad ottenere per i pescatori di Torre del Greco. J)
Per quanto riguardava il commercio tra i due paesi, il Pasolini metteva in evidenza, come per la navigazione, la necessità di un generale ordinamento. Questa necessità era sentita anche dalla Francia, specie dopo il trattato con l'Inghilterra del 23 gennaio 1860 e quelli con il Belgio e con lo Zoll-verein, i quali, in generale, prevedevano dazi doganali inferiori al 25 sul valore delle merci. I trattati stipulati dalla Francia, con l'Inghilterra e col Belgio, dal 1860 al 1862, avevano creato un perfetto clima liberistico e fu in questo clima che avevano avuto inizio i negoziati con l'Italia; era, quindi, naturale che si tenesse conto, per la sua stesura, di questi precedenti. L'articolo 14 del trattato, stipulato il 5 novembre 1850, tra Piemonte e Francia, esteso poi a tutta l'Italia, prevedeva l'applicazione, tra i due Stati, della clausola della nazione più favorita in materia di commercio e di navigazione. Questo principio di reciprocità fu invocato dalla Francia in occasione del nuovo trattato. La Francia, sostanzialmente, proponeva l'estensione, all'Italia, della tariffa convenzionale concessa all'Inghilterra e al Belgio, a patto che l'Italia fosse stata disposta ad apportare, alla sua tariffa, quelle riduzioni di dazi che la Francia aveva già ottenuto dagli altri due Stati. Queste proposte furono accettate con riserva dai negoziatori italiani, i quali chiesero, dal loro canto, che la Francia riducesse i dazi su certi prodotti che non interessavano l'Inghilterra e il Belgio, e che, d'altra parte, considerasse che molte riduzioni, concesse ai due Stati, quasi non interessavano l'Italia.
I) Atti del Parlamento italiano, ternana 1861-62, documenti, wL-Tk pp, 3490 e Bgg.