Rassegna storica del Risorgimento
1860-1892 ; ECONOMIA
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1957
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393
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Vicende delta politica commerciale italo-francese dal 1860 al 1892 393
Sulla scorta di queste massime e con queste riserve fu iniziata la stesura del trattato franco-italiano. La nomenclatura italiana fu riordinata e riscontrata sulla base della tariffa franco-belga, e ai dazi da essa previsti furono aggiunti il decimo di guerra, introdotto nel 1859, per far fronte alle necessità di guerra, e il ventesimo per diritto di spedizione all'entrata. Questo riscontro offrì ai plenipotenziari dei due paesi, l'occasione di chiedere speciali modificazioni. La tariffa generale francese, per esempio, conservava ancora, rispetto all'Italia, circa quaranta prodotti, tra cui i guanti, la robbia, i bastimenti, che erano colpiti da dazi proibitivi e che, col trattato, videro scomparire la proibizione. Altre notevoli riduzioni si ottennero, per l'Italia, sulla ghisa e il ferro lavorato e, in genere, sui metalli o lavori di metallo. Il dazio di lire 16,50 per kg. sulla canapa e il lino pettinati fu abolito completamente; mentre i dazi sui fili più ordinari di canapa o di lino, da lire 41,80, 52,80 e 86,50, secondo il loro numero, furono ridotti a lire 15, 20 e 30. Le sete e le seterie furono liberate da ogni diritto, e la borra filata venne assoggettata a un dazio di 75 centesimi.
Ma i negoziatori italiani non si fermarono qui nelle loro richieste; essi insistettero per avere altre concessioni e, in realtà, riuscirono ad ottenerne diverse di notevolissimo valore. Il dazio sul riso fu portato a 50 centesimi; quello sull'olio d'oliva, che tanto interessava le regioni meridionali italiane, fu ridotto a sole 3 lire il quintale, e, alla stessa misura, il dazio sulla pasta; gli aranci e i limoni freschi, che già godevano di un dazio eccezionale di 4 lire, e che nella tariffa generale francese erano colpiti per 10 lira il quintale, ottennero, in virtù, del nuovo trattato, una riduzione di quattro quinti; il dazio sulla manna (prodotto notevole della foresta calabra) fu ridotto da 80 a 8 lire il quintale; e di forti riduzioni godettero altresì il succo di regolizia e, nonostante il reclamo dei fabbricanti di Marsiglia, gli oli essenziali e i guanti.
La tariffa italiana, già sufficientemente ridotta, non permetteva la concessione di ulteriori ribassi in cambio di quelle che l'Italia otteneva Qualcosa doveva pur cedersi. Fu così che la discussione si fece vivacissima su quattro prodotti: l'olio, lo zolfo, i tessuti di lana e quelli di seta. Per gli zolfi, i negoziatori italiani dichiararono di non poter accedere a nessuna riduzione del dazio di esportazione, per il fatto che, questo dazio costituiva per l'erario italiano, una notevole fonte di entrata, cui non poteva rinunciare. D'altra parte, il diritto di una lira a quintale rappresentava il 5 o 6 del valore. Più elastici i negoziatori italiani si mostrarono col dazio sugli olì. L'olio era gravato, all'uscita, da un diritto dì spedizione, se proveniente dalle province meridionali dell'Italia, ed era riscosso anche quando il prodotto era destinato ad altre province italiane, ma per via marittima. Fu dietro l'abbandono di questo diritto che la Francia ridusse, da parte sua, quello all'entrata. L'Italia limitò la riscossione del dazio di uscita ad una lira per ogni quintale di olio, mentre la Francia ridusse, quello all'entrata, a 3 lire. Inoltre la Francia acconsentì ad apportare importanti riduzioni di dazio sugli agrumi, sulle paste alimentari, sul riso, allorché si riuscì a trovare un'intesa sui tessuti di seta e quelli di lana.
Quanto ai tessuti di lana, i negoziatori italiani ammettevano che un dazio specifico di lire 1,60 per kg. su prodotti che, generalmente, costavano da 4 a 7 lire il kg. incideva pel 25-35 sul valore. I Francesi si batterono per ottenere una sensibile riduzione e, dopo lunghissime discussioni, si addivenne