Rassegna storica del Risorgimento

1860-1892 ; ECONOMIA
anno <1957>   pagina <398>
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398 Luigi Jzzo
tanti modifiche proposte dai Francesi, riguardava la limitazione della clau­sola della nazione più favorita , che ora non doveva applicarsi a tutti i prodotti oggetto di commercio, bensì ai soli prodotti menzionati nel trattato. Su qualche voce della tariffa si ebbe una vivace discussione; così per il vino, per il quale prima del 1869 non era stato possibile alcun compromesso con la Francia; solo da quell'anno, l'Italia, per effetto delle clausole della na­zione più favorita , aveva potuto trarre beneficio dal trattato francoporto­ghese che prevedeva un diritto di entrata in Francia di 30 centesimi. Nei nego­ziati con l'Italia, i Francesi chiedevano l'adozione di un sistema, accolto dalla legge francese del 1872, che prevedeva dazi molto forti, differenti sulle varie qualità di vino* e volevano, soprattutto che ci fosse reciprocità di trattamento Quel che più contava era che mentre per altri argomenti era prevalso uno spi­rito di compromesso, per i vini i Francesi sembravano irremovibili. Gl'Italiani acconsentirono alla reciprocità, ma dichiararono che questa avrebbe dovuto essere economica e non aritmetica, tenendo conto del fatto che i vini francesi esportati in Italia erano direttamente immessi al consumo, mentre quelli ita­liani esportati in Francia costituivano la materia prima di un'industria molto fiorente. Quindi concludevano che un equo compenso tra le parti sarebbe stato possibile adottando un diverso trattamento daziario tra i due Stati. I Francesi, in parte convinti dalle argomentazioni italiane, dopo una in­teressante discussione tecnica, acconsentirono ad un compromesso, secondo il quale i dazi furono stabiliti nella misura di lire 4,50 all'entrata in Italia, e di lire 3,50 all'entrata in Francia, oltre ad altre facilitazioni fiscali. Qual­che altro vantaggio i Francesi accordarono per il dazio sugli agrumi, che fu fissato a Uro 4 il quintale, e, ben più importante, per quello sul bestiame, di cui l'Italia aveva il primo posto nella importazione in Francia. Per le in­dustrie tessili gì' Italiani riuscirono ad ottenere una revisione della vecchia classificazione che era d'impedimento allo sviluppo dell'industria, e, inoltre, un aumento dei dazi, in conformità di quanto era stato proposto dalla Com­missione incaricata dell'inchiesta industriale in Italia. ')
A dire il vero questi dazi risultavano di gran lunga inferiori a quelli che si prevedeva iscrivere nella tariffa generale francese. In particolare, per le industrie del lino, della canapa e della juta, il trattato prevedeva una suddivisione in sette classi, per evitare che la tessitura nazionale fosse spinta, artificialmente, a dedicarsi ad un solo ramo di fabbricazione. Per il cotone, il trattato concedeva, all'Italia, di poter aumentare leggermente il dazio sui filati e sui tessuti. Per l'industria della lana, si tenne conto del fatto che quella italiana non esportava che una piccolissima parte dei suoi prodotti. Tuttavia la tariffa adottata dalla Francia presentava, nel suo insieme, un trattamento daziario anche più benevolo di quello adottato dall'Italia. Per la seta, si mantennero le esenzioni rispetto ai filati, ad ecce­zione delle sete da cucire e dei cascami pettinati, filati o tinti. Quanto alle sete greggie o torte, di cui l'Italia aveva un'industria fiorentissìma, l'esenzione tornò vantaggiosa all'Italia. Per i cascami pettinati, filati o tinti che, ridotti in tessuti, erano soggetti, per la tariffa in vigore, al dazio di 3 lire, si seguì l'esempio della Francia, di colpirli cioè col dazio moderato di
1) Atti parlamentari* SHUSÌOM 11176, op. cit., p. 1-215.