Rassegna storica del Risorgimento

1860-1892 ; ECONOMIA
anno <1957>   pagina <406>
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406 Luigi Izza
zioni che gli pervennero da privati e da industriali, da sodalizi, da Camere di commercio od altri rispettabili corpi morali e tener conto di quelle che lo meritavano a rigor di giustizia o di equità distributiva . La legge fu appro­vata il 10 luglio 1887, con 69 voti favorevoli e 12 contrari. Sulla base della nuova tariffa, si iniziarono negoziati tra Roma e Parigi per la conclusione di un nuovo trattato di commercio. Il 16 settembre 1887, il governo italiano presentava, a quello francese, le sue richieste. Si chiedeva alla Francia il trattamento della nazione più favorita , la riduzione dei dazi che interes­savano particolarmente l'Italia, specialmente sul bestiame, e il mantenimento alla tariffa convenzionale, allora in vigore, di un certo numero di articoli. 11 governo francese rispondeva, il 29 ottobre, mettendo in evidenza che, mentre gli si richiedeva la concessione di nn regime convenzionale che doveva valere fino al 1 febbraio 1892, non gli si offriva in cambio ohe il trattamento della nazione più favorita, sotto un regime di tariffe autonome che l'Italia poteva modificare a suo piacere, poiché essa aveva denunciato tutti i suoi trattati. Secondo il governo francese vi era dunque, ineguaglianza di tratta­mento; esso richiedeva, in compenso, delle riduzioni di dazi, particolarmente sulle lanerie, i tessuti di cotone e le seterie* Inoltre, il governo francese si era fatto autorizzare, con la legge del 26 dicembre 1887, a prorogare il trattato per un periodo di sei mesi, e a prendere misure di rappresaglia per il caso in cui l'Italia non avesse accettato questa proroga. Crispi, però, non accet­tava che una proroga di due mesi e la Francia, malgrado la brevità del tempo, acconsentiva a riprendere i negoziati.
L'Italia desiderava elevare gli antichi dazi convenzionali su un certo numero di articoli che erano oggetto di esportazione francese in Italia: l'olio d'oliva, le lanerie, i tessuti misti di cotone, le confezioni, le mercerie, i lavori in ferro. Ma la Francia non prese in alcuna considerazione queste richieste; anzi essa avrebbe desiderato ritornare, sia pure in parte, alla tariffa del 1881. A questo punto i negoziatori italiani dichiararono che si poteva anche prendere in considerazione questa proposta, ma insistettero aftinché fossero ridotti i dazi sul bestiame; al che i Francesi risposero che erano nella impossibilità di dare qualsiasi soddisfazione su questo punto. I nego­ziati continuarono fino al 18 febbraio 1888, allorché furono bruscamente interrotti. A partire dal 1 marzo successivo l'Italia applicava, ai prodotti francesi, i dazi della nuova tariffa generale.
In previsione di questa eventualità, essendo i diritti della tariffa ita­liana di molto superiori a quelli della tariffa francese, il governo di Parigi aveva presentato, alla Camera, un progetto che elevava di parecchio i dazi su quasi tutte le merci di provenienza italiana, e che divenuta legge, il 17 febbraio 1888, entrò in vigore il 1 marzo. L'Italia rispose con un decreto del 29 febbraio 1888, imponendo ai prodotti francesi diritti differenziali più elevati di quelli della sua tariffa generale. Così, per esempio, il dazio sul vino in bottiglia era elevato a 200 lire ogni cento bottiglie; sullo spirito a 90 lire l'ettolitro ; e sugli oli a 20 lire il qJe ; inoltre quasi tutti i tessili e numerosissimi altri prodotti vedevano aumentato il dazio di entrata del 50 sulla tariffa generale. Queste tariffe di guerra sostituivano, da una parte e dall'altra, quelle che accompagnavano il trattato del 1881.
Il regime doganale che si era dato l'Italia, nel 1887, pretendeva non solo di proteggere le industrie ma anche la sofferente agricoltura. Tuttavia, la