Rassegna storica del Risorgimento
ECONOMIA ; FINANZA ; MONTI DI PEGNO ; STATO PONTIFICIO
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1957
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427
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Lo finanze pontificie e Monti 427
un provento o del tutto incerto ed eventuale o in parte certo e in parte incerto} o assolutamente certo e determinato. Imperocché ai primitivi Vacabilisti furono assegnate le già tassate mercedi delle scritture e delle minute delle Bolle: l) ai Vacabilisti poi delle susseguenti istituzioni quando furono imposte nuove tasso sulle spedizioni delle Bolle medesime e dei Brevi Pontificii2' quando furono del tutto ceduti alcuni emolumenti propri della persona del Romano Pontefice prò tempore sulle spedizioni delle Bolle,3) quando vennero stabilite in rendita non solo in diverse rate le annate beneficiali surrogate alle antiche decime dovute alla. Santa Sede e Camera apostolica in ricognizione dell'universale dominio sulla Chiesa;4) ma anche alcune determinate somme sui proventi e sulle entrate della stessa Camera, non die qualche censo attivo e qualche gabella dello Stato pontificio: quando assegnossi ai medesimi un'annua individuata somma di danaro sui soli proventi Camerali, e quando gli emolumenti da percepirsi in alcuni aiti Telatavi a materie giudiziarie e civili.
I Romani Pontefici e la Rev. Camera apostolica garantivano il credito e la sussistenza dei Vacabili, nelle singole instituzioni de7 quali, oltre la sospensione della vacanza degli Offici per alcuni anni in caso di morte dei primi acquirenti, a tutti poi veniva nelle più solenni forme promessa per parte della nominata Camera la restituzione delle ricevute somme nella evenienza di soppressione ed estinzione degli Offici medesimi. I Romani Pontefici hanno in ogni tempo avuto dei riguardi ai vacabilisti nel conferire loro il più possibile che fosse le rendite in-
1) La tassa per le scritture, per le minute e pel registro delle Bolle venne fissata dal Pontefice Giovanni XXII come rilevasi dall'Estravagante di esso Pontefice Cum ad Sacro-sanclae del 1316.
2) Da una mnmta di risposta, che il Cardinal Consalvi a nome del pontefice Pio VII dava al ministro del re di Spagna sul terminare del 1801, quando al pontefice erano instan-temente richieste pei vescovi di Spagna le facoltà di accordare dispense matrimoniali dai sud* diti spagnoli, si desume quanto segue: Siccome è giusto che i suddetti contribuiscano al mantenimento del rispettivo Sovrano temporale e del suo Ministero, il quale ha aura delle loro persone e delle loro sostanze; cosi è del pari giusto (ed i contradittori eziandio della S. Sede lo ammettono), che i cattolici contribuiscano con sovvenzioni al mantenimento della prima sede del Romano Pontefice e del copioso suo Ministero impiegato nel costante servizio e nella cura spirituale di tutti i fedeli e della Chiesa universale. Tali sovvenzioni sono state sempre praticate ora in una maniera, ora in un'altra; e dalla sperienza è rimasto abbondantemente dimostrato, che di tutti gli antichi metodi nello esigerle, il meno gravoso e il più conveniente è quello appunto stabilito dall'attuale disciplina ecclesiastica (il pagamento cioè di alcune tasse nelle spedizioni delle bolle e dei brevi apostolici) col quale metodo restando i Cattolici ut genere esenti da qualunque contributo, vengono soltanto obbligati quei cattolici in particolare, i quale ricorrono alla S. Sede per grazie da essi spontaneamente desiderate, rendendosi in tal maniera questo contributo dei cattolici al Capo della Chiesa del tutto volontario. Il disinteresse poi della S. Sede si è esteso taut'oltrc, che essa restringendo ì pagamenti di tasse a quelle sole materie che sogliono spedirsi per Bolle e per Brevi, ha stabilito che tutte le altre moltissime grazie delle diverse Congregazioni e Tribunali ecclesiastici di Roma siano spedite senza pagamento di sorta alcuna.
3) La metà della tassa del Registro delle Bolle spedite per la via detta della Cancellerìa apparteneva esclusivamente alla persona del Romano Pontefice prò tempore, come dalla Bolla di PP. Alessandro VI, del 1 " apdle 1503. Dalla porzione sopradetta veniva mensilmente prelevato il salario par la mola della persone impiegate alla trascrizione delle Bolle spedite nel pubblico registro. II citato Pontefice Alessandro nel l'erigere il Collegio degli scrittori de' brevi cedette del tutto ad essi per dotazione degli Offici di scritturalo la citata porzione di tassa unitamente ad altri emolumenti soliti a percepirsi dai Pontefici in alcune altre spedizioni di Bolle, eseguito per la via denominala della Segreteria apostolica ed in seguito di Camera.
*) Paolo IV nella costituzione 17* adduce la riferita ragione, pax cui la S. Seda e la Camera apostolica esigono le annate beneficiali.