Rassegna storica del Risorgimento
FINANZA
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1957
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515
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L'imposta sul macinato nella finanza dogti Slati italiani 515
A partire dalla fine del XIII secolo e per tutto il XIV l'imposta sul maculato è applicata a Firenze, Milano, Roma e Bologna; ma in modo difforme e saltuario. *)
Solo verso la metà del '500 acquista caratteri relativamente uniformi e resta in vigore per lunghi periodi. In Toscana, risorta per una legge di Cosimo I nel 1552, è applicata per 126 anni senza interruzione. 2) A Milano si impone nel 1545 la macina straordinaria di soldi 46 per ogni moggio di farina introdotto in città.a) Il Parlamento siciliano rende generale il dazio sul macinato con deliberazione del 1564, ripartendolo per contingente sui comuni dell'isola e rinnovandolo, salvo brevi interruzioni, fino all'800. *) Negli Stati di casa Savoia dora, più volte rimaneggiato, dal 1577 alla fine del '600.s)
Le finanze degli Stati italiani giungono alle soglie dell'età moderna basando sui consumi la parte fondamentale delle entrate, e sui consumi popolari come il sale e il grano di preferenza, sebbene questo tipo di imposta, e specialmente quella del macinato, comporti un assetto amministrativo complicato e la riscossione riesca disagevole ai governi e vessatoria per le popolazioni. Nello stesso tempo, assai timida è l'imposizione diretta, che solo a Firenze si è tentato di fondare, fin dal '400, su una conoscenza oggettiva della ripartizione della ricchezza; e allorquando se ne tenta la applicazione, viene resa inoperante per interi ceti dalle immunità ecclesiastiche e feudali, da grazie e privilegi d'ogni genere. *)
1) La prima notizia di una gabella delle farine in Firenze è del 1288. Nel 1336 la gabella della farina e macinatura rendeva, attesta il Villani, 4250 fiorini d'oro. Viene soppressa nel 1352, ristabilita e poi nuovamente abolita nel 1392, accresciuta in via straordinaria nel 1412 per far fronte alle spese militari. SELLA, p. 8-9; VILLANI, /. e. Cfr. B. BARB ADORO. Le finanze della repubblica fiorentina, Firenze, 1929, p. 576.
Di un corteo della macina- in Milano abbiamo notizia nel 1333. SELLA, p. 8.
A Roma gli Statuto gabellarum urbis compilati nel 1308 stabilivano un dazio di quattro soldi per ogni nibbio di grano macinato. A. COPPI, Discorso sopra le finanze di Roma nei secoli di mezzo, nel Giornale arcadico di scienze, lettere ed arti, voi. CXV (1848), p. 37.
Il pagamento del diritto di vendita e di macinazione del grano era previsto nei Libri datiorum bolognesi del 1334. Nel contado di Bologna, secondo stabiliscono i Libri datiorum del 1383, la gabella viene computata in proporzione al numero delle boccile. Nel 1404, fra gli Introititi ordinarli del comune di Bologna è compreso un dacium et gabella molendinorum. G. ARIAS, TI sistema della costituzione economica e politica italiana nell'età dei Comuni, Torino-Roma, 1905, p. 480-1; L. NINA, Le finanze pontificie nel Medioevo, voi. HI, Milano-Roma, 1932, p. 240.
2) La legge del 1552 e le ulteriori disposizioni emanate nel 1553, in SELLA, p. 119 ss. Cfr. A. ANZILLOTTI, I/economia toscana e l'origine del movimento riformatore del secolo XVIII, in Archivio storico italiano, a. LXXIU (1915), p. 313-4.
3) P. VERRI, Memorie storiche sulla economia pubblica dello Stato di Milano, nella raccolta de) Custodi, Milano, 1804, p. 79. Cfr. B. CAIZZI. La ville et In campagne dans le systèrne fiscal de la Lombardie saus la damination espagnole, in Hommage à Lucie Fébvre. Éventail de l'histoire vivante, Paris, 1953, p. 364.
4) II testo della deliberazione del Parlamento siciliano, in SELLA, p. 153 ss, Cfr. V. COR-DOVA, Il macino in Sicilia dal 1S64 al 1842 (estratto dalla Riforma), Catnn..., 1872, p. 7 ss.
s) SELLA, p. 15. A Venezia il dazio macina fu deliberato dal Senato l* 8 febbraio 1617. *F. BESTA, Bilanci generali della repubblica di Venezia, voi. 1,1.1, Venezia, 1912, pp, 458-60.
6) Sulle immunità degli ecclesiastici, che nello Stato di Milano possedevano nel *600 un terzo dei fondi, vedi VERRI, op. cit., p. 108. Intorno al 1740 un terzo delle rendite territoriali nel Regno di Napoli spettava al clero ed un altro terzo alla nobiltà: su questi due terzi nullo o assai tenne era il peso delle imposte. M. SCIUPA, // Regno di Napoli al tempo di Carlo di Bar-bone, Napoli, 1904, p. 628-30.