Rassegna storica del Risorgimento
RICCI GIUSEPPE ; RICCINI GIROLAMO
anno
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1918
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pagina
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502
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51B
A. Sorbetti
Btato colpito da una calunnia in forza delle lettere direttegli da Pietro Bollettini, e che le altre persone condannate come suoi complici siano state anch'esse vittime di calunnia per opera del Mattioli, il quale inoltre avrebbe giurato il falso nei processi relativi a ciascuna di esse, non risulta poi che il Marchese Riccini sia concorso in alcun modo alla calunnia a danno del Mattioli, sia perchè le lettere dirette a quest'ultimo da Losanna e da Marsiglia furono scritte da un individuo nemico personale del Mattioli e col quale Riccini non aveva relazione, sia perchè l'apparenza di verità delle due lettere risultante dai concetti, dalla scrittura e dai segni rivoluzionari usati nelle medesime, può facilmente avej?i indotto il Ministro a credere l'esistenza di un vero piano rivoluzionario concertato fra il Giudice Mattioli ed il Capo della Setta, e perciò mancando la prova che il Riccini conoscesse l'innocenza del Mattioli non si verifica uno degli estremi necessari a costituire il reato di calunnia ;
Che nemmeno si sono raccolti indizii sufficienti a carico del Marchese Riccini" per ritenerlo istigatore in complicità delli Bonazzi e Galletti delle false testimonianze fatte dal suddetto Mattioli colle sue confessioni giurate quoad alios in danno di coloro che poi furono condannati come suoi complici, imperocché l'indizio principale consistente nel tenore del colloquio tenuto da esso Riccini col Mattioli quando fu a trovarlo in carcere, si desume soltanto dalla costui deposizione, la quale non viene sorretta da quella del Cancelliere Ferrari che era pre* sente e non ricorda in quali termini e sotto quali condizioni il Riccini gli proponesse la grazia : del resto poi qualunque fosse l'intelligenza del Ministro colli Bonazzi e Gallotli sui mezzi coi quali si ottennero le confessioni dal Mattioli, ciò non potrebbe bastare a farlo ritenere colpevole del reato di subornazione a falsa testimonianza, giacché per le ragioni sopra discorse, ammesso che il Marchese Riccini in forza delle lettere scritte dal Bellettini fosse persuaso della reità del Mattioli come agente principale della Setta e che di necessità dovesse avere dei complici, non si verificano rispetto a lui gli estremi della subornazione, la quale ha luogo soltanto quando taluno induce il testimonio a deporre in giudizio cose che sa essere false o non esìstenti;
Attesoché i fatti come sopra esposti e ritenuti a carico del nominato Marchese Girolamo Riccini costituiscono due distinti reati preveduti e repressi dai 9 e 10, libro IV, titolo IV ; 15 e 10, libro V, titolo XITI, con riferimento al libro IV, titolo IX, dei codice Estense 1771 in allora vigente, non che dagli articoli 333, numero 1; Sai, 72, numero 2; 327,322,323, 1 del codice pure Estenseattivato nell'anno 1856, e dagli articoli 375, numero, fe 376, 102, numero 2; 368, 364. 365, numero 1: 366 del codice penale del Regno;