Rassegna storica del Risorgimento
CERACCHI GIUSEPPE ; GIACOBINI
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1958
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Renza De Felice
in Roma, né ad alcuna Commissione da lui delegata, di prendere ispezione 8ulli motivi di questa destituzione;
Considerando che le Leggi della Repubblica Francese non autorizzano li Generali di Divisione a formare delle Commissioni militari, che per giudicare gli Emigrati rientrati nel Territorio Francese, e che per conseguenza qualunque Commissione Militare formata per tutto altro oggetto, non può essere che una istituzione illegale, e che né la sua esistenza, né gli atti, che ne emanano, possono essere riconosciuti; che d'altronde le Commissioni militari nelle materie di loro competenza, non possono che pronunciare le sentenze, e che esse non hanno alcun carattere per dare degli avvisi officiali;
Considerando che Matera essendo Napolitano, è per questo solamente estraneo alle Repubbliche Francese, Romana, e Cisalpina; che quando anche egli avesse acquistati i diritti di Cittadino Francese, l'avrebbe perduti ai termini dell'Articolo XII della Costituzione, accettando un impiego nella Repubblica Romana.
Decreta ciò che segue.
Art. I. L'Ordine dato dal generale Gouvion Saint-Cyr, per la formazione di una Commissione militare ad effetto di esaminare i reclami di Matera contro la sua destituzione pronunciata dal Consolato della Repubblica Romana è nullo, e di niun effetto, e come non dato.
Art. II. L'Atto soprannominato della sedicente Commissione militare enunciata nell'Articolo precedente, è egualmente nullo, di niun effetto, e come non fatto.
Art. IH. Il generale in capo l'Armata d'Italia darà gli ordini necessari, perchè Matera sia tenuto ad uscire dal Territorio della Repubblica Romana nei tre giorni che seguiranno la pubblicazione del seguente Decreto, e perchè gli sia proibito di rientrarvi, come anche in quello della Repubblica Cisalpina, ed in quello della Repubblica Francese sotto pena di essere arrestato, e trattato come spione. Il ministro di Polizia Generale è incaricato di vegliare, specialmente in ciò che concerne il Territorio Francese, all'esecuzione del presente Articolo.
Art. IV. Il presente Decreto sarà, a cura delli Commissari del Governo Francese in Roma, stampato, pubblicato, ed affisso in questa Comune, o in quelle altre della Repubblica Romana, che essi giudicheranno a proposito .
È chiaro che la reazione del Direttorio andava ben oltre i termini del caso Matera in sé. Anche ritenendo parziale e non giusto il giudizio della Commissione militare (cosa che del resto neppure il commissario Daunou si sentiva di affermare esplicitamente) '> non può non balzare evidente l'abisso che separa la sentenza del Consolato romano, una pura e semplice destituzione, da quella del Direttorio parigino, di fatto poco meno che una condanna a morte. Indubbiamente Parigi, oltre che prendere nettamente posizione nel conflitto tra il potere militare e il potere civile presso le armate, aveva voluto dare un chiaro avvertimento ai giacobini italiani, notoriamente propensi ad appoggiarsi ai generali.
Dove il Matera si sia rifugiato appena espulso da Roma non sappiamo, probabilmente * almeno por i primi giorni in qualche territorio non ricn-
1) LA RKVBIXIÈUE LBAUX, op. cit., II [, pp. 381-82.