Rassegna storica del Risorgimento
CARLO ALBERTO RE DI SARDEGNA ; SARDEGNA (REGNO DI) ; STATUTI
anno
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1958
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pagina
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26
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LO STATUTO ALBERTINO E L'AVVENTO DEL REGIME PARLAMENTARE NEL REGNO DI SARDEGNA
PREMESSE PER UNA RICERCA.1)
E opinione diffusa specialmente tra i giuristi, che il governo parlamentare si ebbe già con la prima applicazione dello statuto albertino. 2) E vi è anche una corrente dottrinale che arriva sino a negare che la vita costituzionale nel suo concreto svolgimento, si sia discostata dai principi generali di diritto cui si informava la legge fondamentale. 3) Non si vuole qui discutere la tesi giuridica. Certo è che la realtà storica è diversa, perchè solo dopo una dura lotta, durante il decennio cavourriano, si affermò il regime parlamentare.
Le costituzioni del 1848 furono, nella forma giuridica, delle graziose concessioni sovrane, e perciò, con brutto francesismo, furono dette ottriate . Con maggiore aderenza alla verità, possiamo dire che furono estorte. A Napoli, a Roma, a Firenze e a Torino fu la piazza a reclamarle, dopo che la rivoluzione siciliana aveva dato ai re la possibilità di considerare l'abisso cui potevano andare incontro opponendo resistenza. Ma proprio perchè quelle concessioni non furono spontanee, tutto lo studio dei compilatori fu di accordare il meno possibile. 4) La corona venne posta al centro del sistema.
Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il capo supremo dello Stato, comanda tutte le forze di terra e di mare, dichiara la guerra, fa i trattati di pace, di alleanza ecc. (art. 5 dello statuto albertino).
Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato (art. 6.).
H Re solo sanziona le leggi e le promulga (art. 7).
Il Re nomina e revoca i suoi ministri (art. 65).
Ogni ingerenza delle camere nella formazione del governo viene esclusa. Regime cosiddetto costituzionale puro, nel quale i ministri sono espressione della corona, unica depositaria del potere esecutivo. Il parlamento deve esser pago di partecipare alla formazione delle leggi. E che questa volesse essere restrema concessione è detto a chiare note nel preambolo dello statuto che viene definito elegge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia Questa formula vuol rappresentare una garanzia che lo statuto sarà rispettato, ma al tempo stesso ne segna i limiti. Non plus ultra. Questo è il significato storico, non ostante le eleganti disquisizioni giuridiche con le
1 ) Qui si mira soltanto a stabilite alcuni punti fermi, a rendere più. espliciti degli elementi che già a/Borano dagli stàdi recenti 6 segnatamente da quelli dcll'Omodeo.
Una ricerca intesa a cogliere lo svolgimento della vita costituzionale in Piemonte va fatta sugli Atti del Parlamento subalpino, sui giornali, sui carteggi e sui diari del tempo.
2) Cfr. ad cs. C. A. IEMOLO e M. S. GIANNINI, LO Statuto Albertino, Firenze, 1946, p. 26 e p. 70.
') Uno sguardo sintetico alle vario dottrine giurìdiche sul regime parlamentare nel Regno d'Italia si trova in L. RAGGI, Sul fondamento giuridico dal regimo parlamentare, in Rivista di Diritto pubblico, 1914.
*) Cfr. i verbali delle sedute del Consiglio di Conferenza in 6. FALCO, LO Statuto albertino e la sua preparazione, .Roma, 1946. Vedi in particolare il verbale della seduta del 3 febbraio 1848.