Rassegna storica del Risorgimento

BIBLIOTECHE ; FALZACAPPA RUGGIERO (FONDO) ; CATALOGHI
anno <1958>   pagina <180>
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Vita delVUtitiito
della prima guerra mondiale, raccogliendo documenti, pubblicazioni e cimeli, curando edizioni di fonti e di memorie, organizzando congressi scientifici.
Art 2, - L'attività dell'Istituto si esplica attraverso l'opera della sede centrale e di Gomitati provinciali:
a) con la pubblicazione della rivista Rassegna storica del Risorgimento e di una collezione scientifica;
6) con la organizzazione e l'incremento del Museo centrale del Risorgimento, in Roma, al Vittoriano, e con la creazione, il coordinamento e la sorveglianza dei Musei locali del Risorgimento secondo il disposto del r. decreto legislativo 20 lu­glio 1934, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934, n. 2124; e) con l'opera di persuasione verso i privati per una migliore conservazione del materiale documentario in loro possesso, per ottenerne il liberale uso agli studiosi e, ove sia possibile, la cessione a enti pubblici' in modo da evitarne la dispersione e renderne più agevole la ricerca;
d) con lezioni, conferenze, concorsi, esposizioni, convegni di studiosi e con la partecipazione a manifestazioni culturali e celebrazioni indette da altri enti.
Art. 3. In conformità degli ordinamenti che regolano gli Istituti storici ita­liani, fra i quali è inserito, l'Istituto è ietto da un Presidente nominato con decreto del Capo dello Stato.
IL Presidente provvede a quanto è necessario per il conseguimento dei fini del­l'Istituto, amministra i fondi, dirige la Rassegna storica del Risorgimento >, presiede i congressi scientifici.
Il Presidente è coadiuvato nella sua azione da un Consiglio di presidenza composto di sette membri effettivi, di sua designazione, e di tre membri aggregati, in rappresentanza dei Comitati provinciali.
I membri effettivi del Consiglio di presidenza durano in carica tre anni, gli aggregati nn anno, gli uni e gli altri possono essere riconfermati.
Tra i membri effettivi il Presidente nomina un Vice presidente, un segretario generale, due revisori dei conti.
Art 4. - In ogni Provincia in cui siano non meno di venti soci può essere costituito un Comitato, al quale spetta la realizzazione locale dei compiti del l'Istituto.
Ciascun Comitato è retto da un Consiglio direttivo composto di nn Presidente, di cinque membri effettivi e di membri aggregati in numero indeterminato.
Tutti i componenti il Consiglio direttivo sono eletti dai soci costituenti il Comi, tato rumiti in assemblea e durano in carica un triennio. La votazione è segreta. I soci impediti di partecipare all'assemblea possono far pervenire a quest'ultima il loro voto in busta chiusa.
I Presidenti dei Consigli direttivi, riuniti anch'essi in assemblea, procedono a loro volta ogni anno alla designazione dei tre membri aggregati presso il Con siglio di presidenza dell'Istituto, di cui al terzo comma dell'artìcolo precedente.
Art. 5. Le modalità per le adunanze delle assemblee dei soci e dei Presidenti del Comitati provinciali sono stabilite dal Regolamento di cui al successivo art. 10.
Art. 6.-11 Consiglio di presidenza e i Presidenti dei Comitati provinciali costituiscono la consulta dell'Istituto.
La consulta viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione dei bilanci, per l'esame dell'attività svolta dalla sede centrale e dai Comitati, per la formulazione del programma futuro, per la scelta della sede dei congressi scientifici.
Le deliberazioni della consulta sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.
Art 7. - Può esser socio dell'Istituto chi ne fa domanda o direttamente alla sede centrale o ad uno dei Comitati provinciali. Le domande di ammissione debbono sempre recare la firma di un socio presentatore.