Rassegna storica del Risorgimento
BIBLIOTECHE ; FALZACAPPA RUGGIERO (FONDO) ; CATALOGHI
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1958
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Vita dell'Istituto
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I soci possono essere annuali o vitalizi. Gli uni e gli altri hanno diritto alla Rassegna storica del Risorgimento e a quelle particolari facilitazioni che siano concesse dalla Presidenza o dai Comitati provinciali.
Sono ammessi come soci anche End pubblici o privati, ciascuno dei quali non può essere rappresentato da più di un delegato.
II Consiglio di presidenza dell'Istituto può conferire il titolo di socio onorario, sentito il parere della consulta, a chi abbia in modo eminente cooperato al raggiungimento dei fini dell'Istituto.
Art. 8. Le quote sociali vengono fissate dalla consulta.
I Comitati provinciali versano le quote alla sede centrale entro il termine stabilito dalla Presidenza, trattenendosi su ciascuna l'aliquota fissata dal Consiglio di presidenza.
Le quote dei soci vitalizi vengono accantonate in un fondo di riserva fino al raggiungimento della somma di un milione.
L'Istituto può ricevere lasciti e donazioni consoni ai propri fini.
Art. 9. I congressi scientifici sono tenuti normalmente nna volta all'anno.
La loro organizzazione è devoluta al Comitato provinciale, designato dalla consulta.
Art. 10. - H Consiglio di presidenza, udito il parere della consulta, emanerà il Regolamento esecutivo del presente statuto.
REGOLAMENTO ESECUTIVO. Art. 1. - L'Istituto per la storia del Risor-gimento italiano persegue scopi esclusivamente culturali entro i limiti e con l'ordi namento fissati dallo statuto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 164, del 3 luglio 1957.
Art. 2. - Il Presidente dell'Istituto ha la rappresentanza legale dell'ente; di intesa con i colleghi del Consiglio ne promuove ogni attività, convoca o presiede le adunanze, firma gli atti ufficiali, determina il trattamento economico degli impiegati.
Art. 3. Il Vice presidente adempie agli uffici che gli sono delegati dal Presidente e lo sostituisce in caso di assenza. Il Segretario generale coadiuva il Presidente nella direzione scientifica e nell'amministrazione, controfirma i mandati di pagamento, sovrintende al lavoro del personale, è segretario di redazione della * Rassegna storica del Risorgimento .
Art. 4. - Le deliberazioni del Consiglio di presidenza sono prese a maggioranza di voti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 5. - Il Museo centrale del Risorgimento in Roma è posto alle dirette dipendenze della Presidenza dell'Istituto.
Art. 6. - Il Consiglio di presidenza può istituire all'estero centri di studio allo proprie dirette dipendenze.
Art. 7. I Comitati locali cooperano al raggiungimento dei fini culturali del* l'Istituto e all'incremento del numero dei soci, con autonomia di iniziativa nell'ambito delle disposizioni statutarie. I Presidenti dei Comitati sono tenuti a presentare alla Presidenza dell'Istituto, prima della annuale seduta della consulta di cui all'art. 6 dello statuto, una relazione sull'opera svolta.
Art. 8. - Per la istituzione di nuovi Comitati e per la riorganizzazione di quelli rimasti inoperosi o che non "abbiano più il numero di soci prescritto dal* l'art. 4 dello statuto, la Presidenza ha facoltà di nominare Commissari straordinari.
Art. 9. L'elezione del Consiglio direttivo e dei revisori dei conti dei singoli Comitati avviene a maggioranza di voti, con scrutinio segreto, da parto dei soci locali in regola con il versamento delle quote.
II Presidente uscente o il Commissario straordinario convoca i BOCÌ in assemblea, inviando loro per posta, dieci giorni prima della data fissata, l'ordino del giorno della seduta, la scheda di votazione e due busto di diverso formato: