Rassegna storica del Risorgimento
NAPOLEONE I ; FRANCIA
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1960
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Le amministrazioni locali nel periodo napoleonico 35
fare alcun atto che violasse le disposizioni governative o le leggi dello Stato. L'autonomia locale era, pertanto, ridotta al minimo, esistendo presso le amministrazioni dipartimentali commissari nominati dal governo centrale, i quali, oltre a poter annullare i loro atti, avevano facoltà anche di sospendere, revocare e sostituire le persone investite delle funzioni amministrative nell'ambito degli enti locali. Jl
Vero è* però, che l'istituzione di commissari governativi presso le amministrazioni locali non deve essere considerata un fatto completamente estraneo alla tradizione del diritto pubblico italiano. Si pensi, ad esempio, alle Intendenze, create nel Piemonte sin dal 1400 al fine di esercitare una tutela spiccatamente finanziaria sui comuni e che in seguito assunsero altri compiti che vennero a precorrere sia pure embrionalmente, le forme di una vera e propria tutela legale e giuridica anziché meramente economica sulle amministrazioni comunali.2) E si guardi, altresì, alle tendenze ormai affermatesi nel diritto pubblico delle Due Sicilie in favore dello stabilimento delle Intendenze provinciali, anche se con compiti di natura più limitata di quelli che spettavano ai commissari governativi delle costituzioni giacobine.3) Aspetti questi che fanno, quanto meno, riflettere sull'obiettività di certe posizioni polemiche proprie di qualche scrittore dell'Ottocento, che ha sostenuto essere avulsa completamente dalla tradizione amministrativa italiana la centralizzazione operata dalle repubbliche del Direttorio, dimenti-
l) Nacquero sovente contrasti tra potere centrale e poteri locali nelle diverse repubbliche. Per la Cisalpina cfr. al riguardo M. ROBERTI, Milano capitale napoleonica: la formazione di uno Stato moderno, Milano, 1946-47, voi. II, pp. 214-215. È interessante notare come sia la seconda costituzione cisalpina sia la costituzione déDa repubblica romana del Ifovantotto, emanate in un momento in cui da parte dei Francesi e delle autorità politiche rivoluzionarie ai tendeva alla maggiore concentrazione dei poteri nelle mani dell'esecutivo, non abbiano nulla innovato in tema di autonomia locale rispetto alle prime costituzioni emanate nell'Italia giacobina. Evidetemente le prime democrazie italiane, che vivevano sotto la diretta influenza dei Francesi, ne condividevano la diffidenza verso ogni forma di decentramento, già sperimentato in Francia sotto l'imperio della costituzione del 1793, temendo soprattutto quelle "communes,, così turbolente che avevano provocato e sostenuto l'ascesa dei montagnardi alla Convenzione. Su questi fatti cfr. A. AULAIIP, Hteloiret, cU., pp. 5075:08.
s) C, SCHOPFEB, I precedenti storici del diritto amministrativo vigente in Italia, in V. E. OHLAJVDO, Trottato completo di diritto amministrativo, Milano, 1900, voi. I, p. 1089 e segg.
3) p. VILLANI, Giuseppe Zurlo e la crisi dell'antico regime nel Regno di Napoli, cstr. dal volume Vii (1955) àéOTAnnuarìo dell'Istituto storico italiano per Vota moderna e contemporanea, p. 76 e segg.; sugli Intendenti come rappresentanti del potere esecutivo nella Francia dell'Antico regime, cfr. J. HnxzR, La doctrine de Vabsolutisme, Parigi, 1903, pp, 187-190; A. ESSKEIN, Cours tìl emerita ira d'histaìm du droit francais, IH" fidit., Parigi, 1912, p. 654 e cgg. P VTOLLET, Le roi et ses ministrai pendant les trois durniers siècles de la monarchie, Parigi, 1912, p. 524 e aegg.