Rassegna storica del Risorgimento

NAPOLEONE I ; FRANCIA
anno <1960>   pagina <42>
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Carlo Ghisalberti
ai sensi delle costituzioni del 1770 sia, ancora, ai sensi del regola-mento per le amministrazioni dei pubblici del 1775. 2) Chi analizzi bene, però, la sostanza delle cose, si rende facilmente conto che, pur essendo la legislazione piemontese della seconda metà del Settecento, a differenza delle contemporanee norme lombarde e toscane, di natura più marcatamente accentratrice e livellatrice delle autonomie locali, e pur avendo una forma nettamente moderna ed innovatrice per il suo tempo, tuttavia manteneva in vita una larga serie di privilegi particolari ed era ristretta nella sua applicazione da tutto un seguito di disposizioni che derogavano ai suoi dettami per determinate situazioni locali cit­tadine. a* E, peraltro, paragonando le norme piemontesi con quelle poste in essere dalla Francia napoleonica, si nota la ben più ampia portata amministrativa e politica di queste ultime al paragone delle prime, legate
a) Cfr. le Costituzioni generali, lib. IV, tit. I, cap. 4, in F. e G. DUBOIN e C. Muzio, Raccolta per ordine di materia delle leggi, cioè Editti, Patenti, Manifesti, ccc- emanati sino aW8 dicembre 1798 dai Sovrani della Reni Casa di Savoia, lib. 3, t. 3, p. ITI, p. 1258. Sulle costituzioni generali cfr. M, VIORA, Le costituzioni piemontesi {Leggi e costituzioni di S. M. il Re di Sardegna): 1723-1729-1770: storia esterna della compilazione, Torino, 1928. Sull'ordinamento del Piemonte, cfr. G. ASTUTI, Legislazione e riforme in Piemonte nei secoli XVIXVIII, in La Monarchia piemontese nei secoli XVIXVIII, Roma, 1951, p. 81 e segg.; ed ora G. QUAZZA, Le riforme in Piemonte nella prima metà del Settecento, Modena, 1957, voi. I, p. 55 e segg.
2) F. e C. Dusom e G. Muzio, Raccolta per ordine di materia delle leggi cit., lib. 7, t. 9, tit. XI, p. 598 e segg. Per la tesi della continuità dell'accentramento ammini­strativo in Francia C. A. DE TOCQUEVECXE, Uancien regime et la revolution, libro II, cap. 2, 3 e 4, unitamente alla dimostrazione dell'origine monarchica degli istituti della tutela amministrativa, del contenzioso amministrativo e della garanzia dei pub­blici funzionari.
3) Jv e C. DUBOIN e G. Muzio, Raccolta per ordine di materia delle leggi cit., lib. 7, t. 9, tit, XI, pp. 596-597 (Regie patenti con le quali S. M. approva Connesso regolamento per le amministrazioni dei pubblici nelle città, terre e luoghi in terraferma di qua dai monti): ordiniamo a tutte le città, borghi, comunità e luoghi de* nostri Stati di terraferma di qua dai monti, ancorché richiedessero special menzione, e generalmente a chiunque, coi spetti, di doverle osservare ed eseguire; toltane la città nostra di Torino, e quelle altre, a cui per speciali circostanze stimeremo di confermare e concedere qualche par­ticolare distinzione; ed eccettuati altresì quei distretti, per cui ci riserviamo di trasce­gliere le provvidenze più coerenti alle rispettive circostanze locali . Ed infatti non man­carono le eccezioni al regolamento per le amministrazioni dei pubblici, come ci attestano le Regie patenti con cui S. M. concede e conferma alla città di Alessandria alcune particolari prerogative per la forma, autorità e facoltà del di lei Consiglio e per Vamminìstrazìone delle di lei rendite (F. e C. DUBOIN, Raccolta-per ordine di materia delle leggi cit., lib. 7, t. 9, tit. XI, p. 655 e segg.) o le Regie patenti analoghe emanate per Gasale (F. e C. DUBOIN*, Raccolta per ordine di materia delle leggi, lib. 7, t. 9, tit. XI, p. 658 e segg.), per Cuneo (F. e C. DUBOIN, Raccolta per ordine di materia delle leggi, lib. 7, t. 9, tit. XI, p. 660), per Novara (F. e C. DUBOTN, Raccolta per ordine di materia delle leggi, lib. 7, t. 9, tit, XI, p. 670) e per Tortona (F. e C. DUBOW, Raccolta per ordine di materia delle leggi, lib. 7, t. 9, tit. XI, p. 673).