Rassegna storica del Risorgimento

NAPOLEONE I ; FRANCIA
anno <1960>   pagina <46>
immagine non disponibile

46
Carlo Ghisàlbèrti
mantenuto il sistema amministrativo vigente sin dalla costituzione del 1801, che aveva diviso il territorio in tre circondari amministrativi, chia­mati Cantoni e governati da un Commissario del Governo, nominato dal­l'esecutivo, L> sistema che lo Statuto costituzionale del 1805 aveva rispet­tato 2) e che il mutamento di sovrano non compromise, in quanto imi­tava in piccolo rorganizzazione burocratica francese. Ciò che, invece, non accadde a Roma, dove la creazione dei due dipartimenti del Tevere e del Trasimeno, conseguente all'annessione della città all'Impero napo­leonico, urtò contro quella serie formidabile di difficoltà che il Madclin descrisse mirabilmente nel volume, ormai classico, su La Rome de Na~ pùUon.s*
E però, soprattutto, a Milano ed a Napoli che la recezione del sistema amministrativo francese, per l'esperienza che ne fu fatta in due ordi­namenti formalmente indipendenti da Parigi, potè costituire una tappa fondamentale per la storia del diritto italiano. Altrove, infatti, le annes­sioni napoleoniche alla Francia portarono come conseguenza immediata all'automatica applicazione della legge del 28 piovoso anno Vili, senza che in questo intervenisse minimamente l'opera di adattamento e di necessaria cooperazione della classe colta italiana nei suoi esponenti dotati di migliore preparazione giuridica. Era un fatto interno francese, deciso e regolato unilateralmente da Parigi, che non ammetteva l'esistenza di autonomie amministrative nell'ambito dell'Impero napoleonico, anche se queste potevano apparire giustificate per la diversa popolazione che abitava le regioni annesse, con usi, tradizioni e cultura diversa da quella della Francia metropolitana. Motivo questo sul quale ritorneranno spesso la storiografia romantica e la scuola storica del diritto nata all'indomani della fine dell'Impero napoleonico, accentuandone, però, i caratteri nega­tivi per troppo ardore polemico, ma che, forse, i contemporanei non sen-
*) Cfr. la Costituzione delia Repubblica di Lucca del 1801. L'art. 22 dice: Il territorio attuale della Repubblica di Lucca è diviso in tre circondari amministrativi; il Cantone del Scremo, il Litorale e quello degli Appennini. Lucca è il capoluogo del pruno, Viareggio del secondo, il Borgo a Mozzano del terzo . L'art. 23 dice: In ciascheduno dei due Cantoni risiede un Commissario del Governo. Questi è nominato dal Governo e corrisponde con ciascheduna delle quattro in agiste ture stabilite presso il potere ese­cutivo .
2) L'art. 17 dello Statuto costituzionale del Principato di Lucca del 1805 ricorda come tra le attribuzioni dei Cantoni dello Stato sia quella di formulare un elenco da sotto­porre al Principe per la nomina dei componenti del Senato.
3) L. MAJMBLIN, La Rome da NapolSon: la domination francavse a Rome do 1809 à 1814, 3* étlit., Parigi, 1906* p. 285 e segg. Sull'introduzione della legislazione ammi­nistrativa francese a Roma cfr. anche V. LAMANTIA, Storia della legislazione italiana: voi. 1: Roma e lo Stato romano, Torino, 18114, pp. 564-566 e J. SPIZZICHINO, Magi' strature delio Stato pontificio 1476-1870, Lanciano, 1980, pp. 447-449.