Rassegna storica del Risorgimento
NAPOLEONE I ; FRANCIA
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1960
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Catlo Ghisalberti
"Vili, costituirà il tessuto connettivo del nuovo Stato. Melchiorre Gioia criticò l'applicazione di questa legge alla Repubblica Italiana, anche senza giungere alle punte polemiche del Cuoco di pochi anni prima.2) Si trattava nel Gioia di valutazioni tecniche di un certo peso, che derivavano da una visione nettamente economicistica delle amministrazioni locali, quasi l'autore del famoso libello Quale dei governi liberi meglio convenga alla felicità d'Italia ancora sentisse il fascino del sistema censuario di Maria Teresa e di Giuseppe II.
Sappiamo dagli accurati studi del Roberti quali fossero i reali intendimenti del Melzi nell'adeguare alla realtà italiana le norme francesi, come, cioè, egli si sforzasse di accentrare sempre più nelle mani del prefetto e di amministrazioni comunali ridottissime nel numero dei loro componenti i poteri locali, anticipando così quella che sarà l'effettiva azione napoleonica di riforma strutturale testimoniataci dal Rava con la pubblicazione dei verbali del Consiglio di Stato del Regno italico.3) Da quei verbali, infatti, risulta abbastanza evidentemente come Napoleone non abbia nascosto in alcun modo la sua preferenza per i prefetti: in Francia sono stati preferiti i prefetti: l'amministrare è l'affare d'uno, come il giudicare è l'affare di più; in mano di uno solo l'amministrazione ha unità di vedute e celerità esecutiva .4)
E la stessa preferenza trapela anche per le amministrazioni comunali: L'unità e celerità pertanto che acquista l'amministrazione posta in mano
2) M. ROBERTI, Milano capitale napoleonica cit., voi. II, p. 225.
3) M. GIOIA, Dissertazione economica sul dipartimento d'Olona, Milano, 1803. Del Cuoco cfr. le Osservazioni sul dipartimento dell'Agogna del citt. L. Lizzoli. commissario del governo presso lo stesso Dipartimento dirette al cittadino F. Melzi d'Erti, ottimo vicepresidente della repubblica italiana, Milano, 1802.
3) M. ROBERTI, MUano capitale napoleonica cit., voi. II, p. 232 e segg.
*) L. RAVA, Napoleone I nel Consiglio di Stato del Regno italico {Milano 1805), Roma, 1932, p. 27. Questa affermazione napoleonica fu fatta immediatamente propria e teorizzata dalla dottrina italiana: cfr. G-. D. ROMAGWOSI, Principi fondamentali di diritto animi' nistrativo, cap. Ili, num. 18: L'unità difatti e la rapidità dell'esecuzione in oggetti importanti la cosa pubblica e spesso urgenti non può comportare i ritardi dì una discussione contenziosa e collegiale. Viceversa dove si tratta di togliere definitivamente un diritto al pubblico o al privato, o di irrogare una pena, è necessaria la maggior rettitudine dei giudizi e quindi i maggiori lumi di mente, la maggiore imparzialità di cuore dei giudici, ed una matura discussione nelle deliberazioni: lo che non si può d'ordinario ottenere da un sol uomo; e però ragion voleva che il giudicare fosse il fatto di molti . Per qualche notizia sulla storia della dottrina del diritto amministrativo in Italia, cfr. li. RAVA, La scienza dell''amministrazione nelle sue origini italiane e nel suo recente sviluppo, Bologna, 1898; V. BOMBI, fi primo secolo della letteratura giuridica amministrativa italiana, in Sludi senesi, XX, 1914; C. Bozzi, Il contributo italiano agli studi nel campo del diritto amministrativo negli ultimi cento anni, in. Atti della società italiana per il progresso de Ile scienze, Roma, 1939; M. S. GIANNINI, Profilo storico della scienza dà diritto amministrativo, in Studi sussaresi, XvTIT, 1940, pp. 60 e segg*