Rassegna storica del Risorgimento

NAPOLEONE I ; FRANCIA
anno <1960>   pagina <49>
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Le amministrazióni locali nel periodo napoleonico 49
di un solo viene applicata da S. M. anche alle amministrazioni dei comuni. Ove è uno solo alla testa degli affari si sente meno imbarazzato. Ora una forza è nel Regno atta a contenere: ma se questa forza cessasse potrebbesi vedere il male effetto di codesti corpi. I
Il pensiero napoleonico al riguardo è veramente scarno e ridotto all'essenziale: quanto, però, basta per mostrarci la sua diffidenza verso assemblee amministrative locali con poteri deliberanti troppo estesi, quali erano quelli propri delle amministrazioni dipartimentali e munici­pali dell'Italia giacobina. Si legge, infatti, nei verbali pubblicati dal Rava: S. M. a questo proposito ripete due massime da principio espresse. Una che non si può formare uno Stato, se tutti ancora non si uniscono gli interessi e perciò anche le spese. Donde argomenta che per le esposte cose 1*Amministrazione verrebbe a disunire gli interessi. L'altra è che uno amministra meglio di 5 o di 7 o di 9, i quali anche si cambiano. Donde conchiude che è preferibile un prefetto, che concentra il sistema e segue gli oggetti: altronde rendendo conto dell'azienda, presentando il bilancio preventivo, e facendo a garanzia degli amministrati, sotto la vigilanza de' Ministri e del Governo quanto occorre .2)
Dalle discussioni nel Consiglio di Stato del Regno italico venne alla luce quel decreto sulVamministrazione pubblica e sul comparto territoriale del Regno, che è stato largamente analizzato dal Roberti e sul quale non vale la pena qui ulteriormente soffermarsi, data la compiutezza della sua indagine.3) È interessante, invece, notare come questo decreto napo­leonico dell'8 giugno 1805 abbia incontrato in sede storiografica le dure critiche del Sandonà, che lo accusò di aver calpestato tutta l'autonomia comunale goduta dai Lombardi sin dall'amministrazione della Giunta del censimento e dalle leggi sul catasto di Milano del 1753 e del 1755, con norme che quell'autore non esitò a definire vessatorie, quali quelle relative alla nomina da parte del prefetto dei sindaci dei comuni di terza classe anche tra persone aventi dimora in comune diverso da quello cui dovevano essere preposte, o con disposizioni ritenute deplorevoli per gli abusi cui avrebbero dato luogo, come per esempio la norma che attri­buiva al sindaco l'ufficio di cassiere con l'autorizzazione a firmare ed eseguire i pagamenti, disponendo in tal modo completamente del pub­blico denaro. *> Questa tesi del Sandonà, che il Roberti non discute, limi­tandosi appena ad accennarla per sommi capi, a noi sembra derivi dalla
*) L. RAVA, Napoleone I nel Consìglio di Stato ed., p. 28. *)X. BAVA, Napoleone I nel Consiglio di Stato di.-, p. 29. 8) M* ROBERTI, Milano capitale napoleonica CÀI-, voi. II, p. 233 e segg. *) A. SANDONÀ, 11 Regno Lombardo Veneto: 1814-1859: la Costituzione e Vammi' niatrazione, Milano, 1912, pp. 54-55.