Rassegna storica del Risorgimento
CERVIA ; MOSTRE
anno
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1960
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pagina
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141
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VITA DELL'ISTITUTO
STATUTO E REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO. - Per aderire a numerose richieste di soci riproduciamo lo Statato e il Regolamento che reggono il nostro Istituto.
STATUTO
Art. 1. L'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, con sede in Roma nel Vittoriano, ha per compito di promuovere e facilitare gli studi sulla storia d'Italia dal periodo preparatorio dell'Unità e dell'Indipendenza sino al termine della prima guerra mondiale, raccogliendo documenti, pubblicazioni e cimeli, curando edizioni di fonti e di memorie, organizzando congressi scientifici.
Art. S* L'attività dell'Istituto si esplica attraverso l'opera della sede centrale e di Comitati provinciali:
o) con la pubblicazione della rivista Rassegna storica del Risorgimento e di una collezione scientifica;
b) con la organizzazione e l'incremento del Museo centrale del Risorgimento, in Roma, al Vittoriano, e con la creazione, il coordinamento e la sorveglianza dei Musei locali del Risorgimento secondo il disposto del r. decreto legislativo 20 luglio 1934, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934, n. 2124;
e) con l'opera di persuasione verso i privati per una migliore conservazione del materiale documentario in loro possesso, per ottenerne il liberale uso agli studiosi e, ove sia possibile, la cessione a enti pubblici in modo da evitarne la dispersione e renderne più agevole la ricerca;
d) con lezioni, conferenze, concorsi, esposizioni, convegni di studiosi e con la partecipazione a manifestazioni culturali e celebrazioni indette da altri enti.
Art. 3. In conformità degli ordinamenti che regolano gli Istituti storici italiani, fra i quali è inserito, l'Istituto è retto da un Presidente nominato con decreto del Capo dello Stato.
Il Presidente provvede-a quanto è necessario per il conseguimento dei fini dell'Istituto, amministra i fondi, dirige la <c Rassegna storica del Risorgimento, presiede i congressi scientifici.
Il Presidente è coadiuvato nella sua azione da un Consiglio di presidenza composto di sette membri effettivi, di sua designazione, e di tre membri aggregati, in rappresentanza dei Comitati provinciali.
I membri effettivi del Consiglio di presidenza durano in carica tre anni, gli aggregati un anno, gli uni e gli altri possono essere riconfermati.
Tra i membri effettivi il Presidente nomina un Vice presidente, un segretario generale, due revisori dei conti.
Art. 4. - In ogni Provincia in cui siano non meno di. venti soci può essere costituito un Comitato, al quale spetta la realizzazione locale elei compiti dell'Istituto.
Ciascun Comitato è retto da un Consiglio direttivo composto di un Presidente, di cinque membri effettivi e di membri aggregati in numero indeterminato.
Tutti i componenti il Consiglio direttivo sono eletti dai soci costituenti il Comitato riuniti in assemblea e durano in carica un triennio. La votazione è segreta. I soci impediti di partecipare all'assemblea possono far pervenire a quest'ultima il loro voto in busta chiusa.
I Presidenti dei Consigli direttivi, riuniti anch'essi in assemblea, procedono a loro volta ogni anno alia designazione dei tre membri aggregati presso il Consiglio di presidenza dell'Istituto, di cui al terzo comma dell'articolo procedente.
Art* 5. Le modalità per le adunanze delie assemblee dei soci e dei Presidenti dei Comitati provinciali sono stabilite dal Regolamento di cui al successivo art. 10.
Art, 6. II Consiglio di presidenza e i Presidenti dei Comitati provinciali costituiscono la Connulta dell'Istituto.