Rassegna storica del Risorgimento

CERVIA ; MOSTRE
anno <1960>   pagina <142>
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Vita dell'Istituto
La Consulta viene convocata almeno uua volta all'anno dal Presidente per l'appro­vazione dei bilanci, per Pesame dell'attività svolta dalla sede centrale e dai Comitati, per la formulazione del programma futuro, per la scelta della sede dei congressi scientifici.
Le deliberazioni della Consulta sono valide quando siano approvate dalla maggio­ranza assoluta dei presenti.
Art. 7. - Può esser socio dell'Istituto chi ne fa domanda o direttamente alla sède centrale o ad uno dei Comitati provinciali. Le domande di ammissione debbono sempre recare la firma di un socio presentatore.
I soci possono essere annuali o vitalizi. Gli uni e gli altri hanno diritto alla Ras­segna storica del Risorgimento e a quelle particolari facilitazioni che siano concesse dalla Presidenza o dai Comitati provinciali.
Sono ammessi come soci anche Enti pubblici o privati, ciascuno dei quali non può essere rappresentato da più di un delegato.
31 Consiglio di presidenza dell'Istituto può conferire il titolo di socio onorario, sen­tito il parere della Consulta, a chi abbia in modo eminente cooperato al raggiungi­mento dei fini dell'Istituto.
Art. 8. - Le quote sociali vengono fissate dalla Consulta.
I Comitati provinciali versano le quote alla sede centrale entro il termine stabilito dalla Presidenza, trattenendosi su ciascuna l'aliquota fissata dal Consiglio di presidenza.
Le quote dei -soci vitalizi vengono accantonate in un fondo di riserva fino al rag­giungimento della somma di un milione.
L'Istituto può ricevere lasciti e donazioni consoni ai propri fini.
Art. 9. I cougressi scientifici sono tenuti normalmente una volta all'anno.
La loro organizzazione è devoluta al Comitato provinciale, designato dalla Consulta.
Art. 10. - Il Consiglio di presidenza, udito il parere della Consulta, emanerà il Regolamento esecutivo del presente Statuto.
REGOLAMENTO
Art. I. L'Istituto per la storia del Risorgimento italiano persegue scopi esclu­sivamente culturali entro i limiti e con l'ordinamento fissati dallo Statuto approvato eoa il decreto del Presidente della Repubblica n. 164, del 3 luglio 1957.
Art. 2. Il Presidente dell'Istituto ha la rappresentanza legale dell'ente; di intesa con i colleghi del Consiglio ne promuove ogni attività, convoca o presiede le adunanze, firma gli atti ufficiali, determina il trattamento economico degli impiegati.
Art. 3. Il Vice presidente adempie agli uffici che gli sono delegati dal Presidente e Io sostituisce in caso di assenza. Il Segretario generale coadiuva il Presidente nella dire-mone scientifica e nell'amministrazione, controfirma i mandati di pagamento, sovrin­tende al Lavoro del personale* e segretario di redazione delta Rassegna storica del Risor­gimento .
Art. 4. - Le deliberazioni del Consiglio di presidenza sono prese a maggioranza di voli e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 5i- - II Museo centrale del Risorgimento in Roma è posto alle dirette dipendenze della Presidenza dell'Istituto.
Art. 6. - Il Consiglia di presidenza può istituire all'estero centri dì studio alle proprie dirette dipendenze.
Art i- - I Comitati locali cooperano al raggiungimento dei fini culturali dell'Isti­tuto e all'incremento del numero dei soci, con autonomia di iniziativa nell'ambito dello disposizioni statutarie. I Presidenti dei Comitali sono tenuti a presentare alla Presidenza dell'Istituto, prima della annuale seduta della Consulta di cui all'art. 6 dello Statuto, una relazione sull'opera svolta.
Art. 8. - Per la istituzione di nuovi Comitati a per la riorganizzazione di quelli rimasti inoperosi o che non abbiano più 0 numero di soci prescritto dall'art. 4 dello Sta­tato, la Presidenza ha facoltà di nominare Commissari straordinari.