Rassegna storica del Risorgimento
CERVIA ; MOSTRE
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1960
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Vita dell'Istituto
La Consulta viene convocata almeno uua volta all'anno dal Presidente per l'approvazione dei bilanci, per Pesame dell'attività svolta dalla sede centrale e dai Comitati, per la formulazione del programma futuro, per la scelta della sede dei congressi scientifici.
Le deliberazioni della Consulta sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 7. - Può esser socio dell'Istituto chi ne fa domanda o direttamente alla sède centrale o ad uno dei Comitati provinciali. Le domande di ammissione debbono sempre recare la firma di un socio presentatore.
I soci possono essere annuali o vitalizi. Gli uni e gli altri hanno diritto alla Rassegna storica del Risorgimento e a quelle particolari facilitazioni che siano concesse dalla Presidenza o dai Comitati provinciali.
Sono ammessi come soci anche Enti pubblici o privati, ciascuno dei quali non può essere rappresentato da più di un delegato.
31 Consiglio di presidenza dell'Istituto può conferire il titolo di socio onorario, sentito il parere della Consulta, a chi abbia in modo eminente cooperato al raggiungimento dei fini dell'Istituto.
Art. 8. - Le quote sociali vengono fissate dalla Consulta.
I Comitati provinciali versano le quote alla sede centrale entro il termine stabilito dalla Presidenza, trattenendosi su ciascuna l'aliquota fissata dal Consiglio di presidenza.
Le quote dei -soci vitalizi vengono accantonate in un fondo di riserva fino al raggiungimento della somma di un milione.
L'Istituto può ricevere lasciti e donazioni consoni ai propri fini.
Art. 9. I cougressi scientifici sono tenuti normalmente una volta all'anno.
La loro organizzazione è devoluta al Comitato provinciale, designato dalla Consulta.
Art. 10. - Il Consiglio di presidenza, udito il parere della Consulta, emanerà il Regolamento esecutivo del presente Statuto.
REGOLAMENTO
Art. I. L'Istituto per la storia del Risorgimento italiano persegue scopi esclusivamente culturali entro i limiti e con l'ordinamento fissati dallo Statuto approvato eoa il decreto del Presidente della Repubblica n. 164, del 3 luglio 1957.
Art. 2. Il Presidente dell'Istituto ha la rappresentanza legale dell'ente; di intesa con i colleghi del Consiglio ne promuove ogni attività, convoca o presiede le adunanze, firma gli atti ufficiali, determina il trattamento economico degli impiegati.
Art. 3. Il Vice presidente adempie agli uffici che gli sono delegati dal Presidente e Io sostituisce in caso di assenza. Il Segretario generale coadiuva il Presidente nella dire-mone scientifica e nell'amministrazione, controfirma i mandati di pagamento, sovrintende al Lavoro del personale* e segretario di redazione delta Rassegna storica del Risorgimento .
Art. 4. - Le deliberazioni del Consiglio di presidenza sono prese a maggioranza di voli e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 5i- - II Museo centrale del Risorgimento in Roma è posto alle dirette dipendenze della Presidenza dell'Istituto.
Art. 6. - Il Consiglia di presidenza può istituire all'estero centri dì studio alle proprie dirette dipendenze.
Art i- - I Comitati locali cooperano al raggiungimento dei fini culturali dell'Istituto e all'incremento del numero dei soci, con autonomia di iniziativa nell'ambito dello disposizioni statutarie. I Presidenti dei Comitali sono tenuti a presentare alla Presidenza dell'Istituto, prima della annuale seduta della Consulta di cui all'art. 6 dello Statuto, una relazione sull'opera svolta.
Art. 8. - Per la istituzione di nuovi Comitati a per la riorganizzazione di quelli rimasti inoperosi o che non abbiano più 0 numero di soci prescritto dall'art. 4 dello Statato, la Presidenza ha facoltà di nominare Commissari straordinari.