Rassegna storica del Risorgimento

CERVIA ; MOSTRE
anno <1960>   pagina <143>
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Vita dell'Istituto
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Art. 9. - L'elezione del Consiglio direttivo e dei revisori dei conti del singoli Comi­tati avviene a maggioranza di voti, con scrutinio segreto, da parte dei soci locali in regola con il versamento delle quote.
H Presidente uscente o il Commissario straordinario convoca i soci in as­semblea, inviando loro per posta, dieci giorni prima della data fissata, l'ordine del giorno della sedata, la scheda di votazione e due buste di diverso formato: l'una priva di indi­cazioni esteriori, destinata a contenere la scheda, l'altra, preventivamente indirizzata al Comitato e affrancata, con a tergo l'indicazione: e spedisce il socio... .
Ciascun socio porterà personalmente all'assemblea la scheda racchiusa nella prima busta.
In caso di legittimo impedimento, è data facoltà ai soci di inviare all'assemblea, prima della fine delle operazioni di voto, la propria scheda entro la busta senza indica­zioni esteriori. Questa, a sua volta, sarà chiusa nell'altra, sul retro della quale il socio avrà apposto a penna la propria firma. Qualunque altro segno sulla scheda o sulla prima busta e la mancanza della firma sol retro dell'altra, comportano la nullità del voto. Ri­scontrati sull'elenco dei soci i nomi dei votanti a domicilio, le buste bianche contenenti i voti di quest'ultimi vengono mescolate con quelle dei soci presenti. Lo spoglio delle schede a mezzo di due scrutatori scelti dall'assemblea tra i presenti e la proclamazione dei risul­tati si effettuano davanti all'assemblea stessa.
Il nuovo Consiglio direttivo nomina nel proprio seno il Presidente eie altre cariche sociali. Il Presidente eletto annuncia alla Presidenza dell'Istituto l'esito delle votazioni e riferisce sulla regolarità del loro svolgimento.
Art. 10. - I Presidenti dei Comitati assolvono localmente alle funzioni relative alla formazione e alla sorveglianza dei Musei del Risorgimento, a norma dell'art. 2 dello Statuto.
Art. 11. Tutti i soci, salvo espressa richiesta da parte degli interessati, si inten­dono iscritti presso il Comitato nella cui giurisdizione provinciale risiedono.
Art.. 12. I membri aggregati, di cui all'art. 4 dello Statuto, hanno gli stessi diritti di quelli effettivi.
Art. 13. La Presidenza dell'Istituto e, previa autorizzazione di questa, i Comitati locali hanno facoltà di accettare, secondo le norme di legge, donazioni e lasciti.
Art. 14i La riunione della Consulta, di cui all'art. 6 dello Statuto, avviene normal­mente in occasione del Congresso.
I presidenti dei Comitati che non possono parteciparvi direttamente si faranno rappresentare da soci muniti di delega scritta.
Art. 15.. Nella annuale seduta della Consulta vengono eletti i tre membri aggregati al Consiglio di presidenza dell'Istituto in rappresentanza dei Comitati provinciali, mediante votazione segreta. A questa non partecipano i membri effettivi del Consiglio di presidenza.
Eseguito lo spoglio delle schede, il Presidente dell'Istituto proclama eletti, per l'anno solare successivo, i tre Presidenti che hanno raccolto il maggior numero di voti.
Art. 16. Il Consiglio di presidenza dell'Istituto detormina la percentuale sulle quote sociali che può essere trattenuta dai Comitati locali.
Art, 17. I Comitati debbono versare alla sede centrale le quote sociali non oltre il 80 giugno di ogni auno.
Art. 18. - La Presidenza dell'Istituto, udito il parere della Consulta, può appor­tare modificazioni al presente regolamento.
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PREGHIERA AI SOCI - Accade spesso che molti soci, in perfetta rogola con il pagamento delle quote, respingano, senza motivo, le copie della .Rassegno, che spetta loro di pieno diritto. L'amministrazione dell'Isti luto sarà grata ai soci 80 vorranno evi­tare questo inconveniente. Ed altrettanto grata sarà ai soci che protestano per l'invio contro assegno dei fascicoli oltre il primo di ciascuna annata se vorranno tener conto di quanto è stato statuito dalla Consulta del 1956 ed ò ricordato sulla seconda pagina di copertina di ciascun fascicolo.