Rassegna storica del Risorgimento
1848 ; DUE SICILIE (REGNO DELLE)
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1960
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371
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I Commissari Organizzatori nelle province napoletane nel 1848 371
dava di dare le più efficaci disposizioni affinchè fossero diffuse in tutti i comuni delle rispettive province. Dopo aver chiarito che i Delegati Regi (cosi nella prima stesura ministeriale erano chiamati i commissari) avrebbero avuto per Ja durata deQa loro missione gli onori d'intendenti (art. I) si precisava così la loro missione:
Faranno il giro della Provincia loro affidata e prenderanno esatto conto dello spirito pubblico delle popolazioni, dello stato di esse, dei loro bisogni, dei mali che li affliggono; e cercheranno conoscere le cause per farne esatto conto al Ministero dell'Interno. Riferiranno specialmente sulla condotta poli* tica e morale dei Sottintendenti, consiglieri d'Intendenza, di tutti gl'Impiegati armrjinistrativi, nonché dei giudici Regi, loro supplenti e cancellieri, e di quanto riguarda lo stato della pubblica Istruzione e della beneficenza (art. 2).
L'art. 3 dava ai commissari larghi poteri sui funzionari municipali: esso era cosi formulato:
Sospenderanno que' funzionari municipali *) che se ne fossero resi indegni o si fossero resi incompatibili con la pubblica tranquillità, e provvisoriamente saranno rimpiazzati costoro come per legge. Ma se queste sospensioni intralciassero le operazioni delle giunte e dei Collegi Elettorali in modo da impedire le affissioni delle liste suppletive e la discussione de' reclami o la nomina de' deputati si asterranno da ogni operazione fino alla esecuzione di questi così necessari provvedimenti .
L'art. 4 stabiliva che i Commissari avrebbero cercato con tutto l'impegno di rimuovere tutti gli ostacoli che si opponevano alla sollecita e regolare formazione della Guardia Nazionale .
La questione della Guardia Nazionale era spinosissima: la legge provvisoria attribuiva al Re la nomina nei gradi più alti compreso quello di maggiore, mentre gli altri, sino a quello di capitano, sarebbero stati conferiti per libera elezione. La disposizione non era piaciuta a molti perché non sembrava troppo democratica. D'altra parte nei paesi era una perpetua lotta tra le famiglie più notevoli per impadronirsi dei gradi che permettevano d'influire sull'ambiente * di esercitare un certo potere, sicché erano accanite le liti e le rivalità per le elezioni. La formazione del corpo venne affidata per ciascun comune ad una commissione composta dal Sindaco e da quattro decurioni, col compito di procedere entro otto giorni alla formazione delle liste di tutti coloro che erano chiamati a farne parte, cioè (art. 2), proprietari, professori, impiegati, capi d'arte, e di bottega, contadini ed, in generale, gente che era nelle condizioni di vestire a proprie spese e di condotta incensurabile. Fu una vera gara di ambizione e ogni signorotto pretese di introdurvi i suoi clienti ed i suoi dipendenti. a>
L'art. 5 inibiva ai commissari di influire sulle elezioni:
Non possono affatto mischiarsi nelle operazioni de' collegi elettorali: resta anzi ad essi vietato di prendervi la minima ingerenza .
*) Nel testo originale c'è una correzione a penna. Alla parola sospenderanno si trova sostituita la parola rinnoveranno.
m La costituzione della Guardia nazionale era contemplata dall'art. 12 della Costituzione. Il costituente napoletano s'ispirò alla Costituzione Belga del 1831: cfr. N. CORTESE, Costituenti e Costituzioni italiane del ] 848-49, voi. 2, Nuova ed., Napoli, 1951.