Rassegna storica del Risorgimento
1848 ; DUE SICILIE (REGNO DELLE)
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Antonino Bastìe
L'art. 6 stabiliva che la missione dei delegati sarebbe cessata all'apertura del parlamento per tatto ciò che riguardava i cambiamenti municipali e l'art. 7 che i delegati, essendo una emanazione del potere esecutivo, a norma della Costituzione, sarebbero stati responsabili delle loro attribuzioni come ogni altro funzionario del potere medesimo . *) ÀI Governo si temeva che i poteri assegnati dall'art. 3 ai Commissari ordinatori potessero essere interpretati troppo largamente. Occorreva escludere che la sostituzione delle autorità comunali indegne o incompatibili con la pubblica tranquillità potesse avvenire attraverso nuove nomine da parte delle assemblee popolari (e bisogna riconoscere che il popolo non era ancora maturo e che ricorrere allora alle assemblee sarebbe stato cadere nei caos). Perciò in quei giorni S. E. il Ministro dell'interno nello intendimento di spiegare ed ampliare (sic!) le attribuzioni ai Commissari Organizzatori delle Provincie comunicate con la circolare del 10 aprile, dava questa interpretazione dell'articolo 3:
A rimuovere qualsiasi dubbio intorno alla retta intelligenza del divisato articolo, e propriamente fermare il senso delle parole saranno rimpiazzati come per legge* s'intenderà non toccar cioè le forme di elezione quanto al rimpiazzo, ma sibbene la surrogazione gerarchica degli Agenti Comunali, giusta le norme segnate dalla legge del 12 Die. 1816.
Inesatto, dunque, è quanto affermò il Paladino, che i Commissari ordinatori, cioè, avessero il potere di sostituire alle vecchie amministrazioni delle nuove formate con elementi popolari.
Un articolo aggiunto dava la facoltà* ai Commissari di richiedere le forze della Guardia Nazionale ogni qualvolta lo stimassero opportuno al compimento delle loro operazioni, con il solo obbligo di farne intesi gl'intendenti. 2)
Non tutti coloro che avevano ricevuto la nomina a commissario ordinatore accettarono: Giuseppe Del Re, Antonino Più tino, il De Simone, il De Thomasis ed il Musi, i quali si erano messi in lista per le elezioni a deputato, rifiutarono con questa lettera, la quale, mentre esprime la ragione della loro rinunzia (temevano che la nomina a commissario mettesse in forse la loro candidatura alla Camera) esprime anche delle critiche sensate: la nessuna efficacia della loro opera, data l'imminenza dell'apertura dei collegi elettorali, sicché non avrebbero avuto, volendo, il tempo di recarsi nella provincia assegnata; il richiamo alla legge del 1816 per la sostituzione delle amminist razioni comunali difettose, e ciò in contrasto con i principi dello Statuto, che sancivano che i municipi dovevano essere di libera elezione del Popolo:
A Sua Eccellenza il Ministro dell'Interno 19 Aprile 1848.
Eccellenza,
I sottoscritti nel rivolgersi all'È. V. adempiono primamente al debito di profferire al Governo i loro ringraziamenti per l'incarico dell'organamento delle Provincia loro affidate. Nondimeno se essi accettassero la loro missione sentirebbero di operare contro la loro coscienza e convinzione, essendo che per la qualità dei poteri a loro conceduti e per la inopportunità del provvedimento l'opera loro si renderebbe di efficacia nessuna.
i) A.S.N., Min. dell'Interno, 2 Inventario, Fascio 5192. 2) A.S.N, Mint dell'Interno, 2 Inventario, Fascio 5192.