Rassegna storica del Risorgimento

ANDREOLI GIUSEPPE
anno <1918>   pagina <698>
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T. Fontana
dotti, e le citazioni da farei nel modi e per gli effetti portate dal vigente Co* dice e relative Leggi, e spirati che stano 1 termini delle citazioni senza che il reo siasi presentato, pronunziera la sentenza.
15 - Vogliamo che a questo Tribunale 'Statario straordinario siano sottoposti, per l contemplati capi di delitto delegati alla sua cognizione, tutti indistintamente li prevenuti qualunque essi siano ancorché tali, che per U precedenti nostre Uggì godessero beneficio di M'oro, togliendo noi con la pre­sente nostra disposizione e con la pienezza del nostro Potere Sovrano qna- lunque privilegio di Foro per i sudJi titoli di Beato, e derogando a questo speciale effetto a qualunque precedente nostra legge, conte altresì deroghiamo a qualunque altra precedente legge in quelle parti, nelle quali si trovi di­versamente provvisto con le presenti nostre sovrane disposizioni.
il prefato Presidente Consigliere Mignani ora Presidente pure del 'Prt-JmaaM- Statario straordinario, L ugnale siamo ben certi sarà per corrispon­dere in questo nuovo suo: Incarico alia confidenza che abbiamo in lui postai notificherà agli altri individui competenti il sudato Tribunale Statario queste Nostre disposizioni nell'atto di unirsi con essi, avendoli noi già con Nostro apposito chirografo fatH consapevoli della loro Destinazione. '-
Reggio 14 maggio 1822.
Nessun concordata speciale esisteva nel 1822, fra gli stati Estensi e la Chiesa di Roma, ma vigevano le leggi dei due fori ecclesiastico e civile, tant'è vero che il duca ha sentito il bisogno di formulare l'ar­ticolo 15 del citato decreto, come dirò, per abolire il primo fòro e poter condannare l'Andreoli,
D'altra parte, Francesco IV' ci .è presentato dagli scrittoli catto­lici, e particolarmente dal Galvani, direttore della Voce della Verità che si pubblicavate Modena, e autore di una vita del Duca, come un Sovrano osservatore rigido della giustizia, profondamente cattolico e devoto della religione.
Ora la giustizia e la religione che cosa esigevano nel caso di un prete accusato di carboneria? soltanto che venisse giudicato secondo le leggi e le consuetudini locali, osservando cioè il diritto del foro ecclesiastico, da giudici ecclesiastici, i quali, dopo provatane la reità, lo avrebbero dovuto abbandonare al braccio secolare. Ma Francesco IV, in nome della giuHtizia e della religione, Musila i diritti e le leggi religiose riconosciute dallo Stato, senza interpellarne l'autorità della Chiesa; coll'articolo il - un solo tratto di penna - del precedente decreto diretto al giudice Mignani abolisce ogni legge precedente per la quale si godesse qualunque privilegio di foro, derogando anehe a
1 Atti segr. IBHìwi. 17.