Rassegna storica del Risorgimento

ARCHIVI ; GERMANIA (REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA)
anno <1961>   pagina <199>
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Art. 9. I congressi scientifici sono tenuti normalmente una volta all'anno. La loro organizzazione è devoluta al Gomitato provinciale, designato dalla consulta.
Art. 10. H Consiglio di presidenza, udito il parere della consulta, emanerà il Regolamento esecutivo del presente statuto.
REGOLAMENTO ESECUTIVO: Art. Lj - L'Istituto per la storia del Risorgimento ita­liano persegue scopi esclusivamente culturali entro i limiti e con l'ordinamento fissati dallo statuto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 164, del 3 lu­glio 1957.
Art. 2. Il Presidente dell'Istituto ba la rappresentanza legale dell'ente; di intesa con i colleglli del Consiglio ne promuove ogni attività, convoca o presiede le adunanze, firma gli atti, ufficiali, determina il trattamento economico degli impiegati.
Art. 3. - Il Vice presidente adempie agli uffici ebe gli sono delegati dal Presidente e lo sostituisce in caso di assenza. Il Segretario generale coadiuva il Presidente nella direzione scientifica e nell'amministrazione, controfirma i mandati di pagamento, sovrin­tende al lavoro del personale, è segretario di redazione della Rassegna storica del Ri­sorgimento .
Art. 4. - Le deliberazioni del Consiglio di presidenza sono prese a maggioranza di voti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 5. - Il Museo centrale del Risorgimento in Roma è posto alle dirette dipen­denze della Presidenza dell'Istituto.
Art 6. Il Consiglio di presidenza può istituire all'estero centri di studio alle proprie dirette dipendenze.
Art. 7. - I Comitati locali cooperano al raggiungimento dei fini culturali dell'Isti­tuto e all'incremento del numero dei soci, con autonomia di iniziativa nell'ambito delle disposizioni statutarie. I Presidenti dei Comitati sono tenuti a presentare alla Presidenza dell'Istituto, prima della annuale seduta della consulta di cui all'art. 6 dello statuto, una relazione sull'opera svolta.
Art. 8. Per la istituzione di nuovi Comitati e per la riorganizzazione di quelli rimasti inoperosi o che non abbiano più il numero di soci prescrìtto dall'art. 4 dello sta­tuto, la Presidenza ba facoltà di nominare Commissari straordinari.
Art. 9. L'elezione del Consiglio direttivo e dei revisori dei conti dei singoli Comi­tati avviene a maggioranza di voti, con scrutinio segreto, da parte dei soci locali in regola con il versamento delle quote.
Il Presidente uscente o il Commissario straordinario convoca i soci in as­semblea, inviando loro per posta, dieci giorni prima della data fissata, l'ordine del giorno della seduta, la scheda di votazione e due buste di diverso formato: l'una priva di indi­cazioni esteriori, destinata a contenere la scheda, l'altra, preventivamente indirizzata al Comitato e affrancata, con a tergo l'indicazione: spedisce il socio... .
Ciascun BOCÌO porterà personalmente all'assemblea la scheda racchiusa nella prima busta.
In caso di legittimo impedimento, e data facoltà ai soci di inviare all'assemblea, prima della fine delle operazioni di voto, la propria scheda entro la busta senza indica­zioni esteriori. Questa, a sua volta, sarà chiusa nell'altra, sul retro della quale il socio avrà apposto a penna la propria firma. Qualunque altro segno sulla scheda o sulla prima busta e la mancanza della firma sul retro dell'altra, comportano hi nullità del voto. Ri­scontrati sull'elenco dei soci i nomi dei votanti a domicilio, le buste bianche contenenti i voti di quest'ultimi vengono mescolate con quelle dei soci presenti. Lo spoglio delle schede a mezzo di due scrutatori scelti dall'assemblea tra i presenti e la proclamazione dei risul­tati si effettuano davanti all'assemblea stessa.