Rassegna storica del Risorgimento

ARCHIVI ; GERMANIA (REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA)
anno <1961>   pagina <200>
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200 Vita deW Istituto
l'I nuovo Consiglio direttivo nomina nel proprio seno il Presidente e le altre cariche sociali. Il Presidente eletto annuncia olla Presidenza dell'Istituto l'esito delle votazioni e riferiscesul la regolarità del loro svolgimento.
Art. 10. = I Presidenti dei Comitati assolvono localmente alle funzioni relative alla formazione e alla sorveglianza dei Musei del Risorgimento, a norma dell'art. 2 dello statuto.
Art. 11. - Tutti i soci, salvo espressa richiesta da parte degli interessati, si inten­dono iscritti presso il Comitato nella cui giurisdizione provinciale risiedono.
Art. 12. - I membri aggregati, di cui all'art. 4 dello statuto, hanno gli stessi diritti di quelli effettivi
Art. 13. - La Presidenza dell'Istituto e, previa autorizzazione di questa, i Comitati locali hanno facoltà di accettare, secondo le norme di legge, donazioni e lasciti.
Art. 14. - La riunione della Consulta, di cui all'art. 6 dello statuto, avviene nor­malmente in occasione del Congresso.
I presidenti dei Comitati che non possano parteciparvi direttamente si faranno rappresentare da soci muniti di delega scritta.
Art. 15. Nella annuale seduta della Consulta vengono eletti i tre membri aggre­gati al Consiglio di presidenza dell'Istituto in rappresentanza dei Comitati provinciali, mediante votazione segreta. A questa non partecipano i membri effettivi del Consiglio di presidenza.
Eseguito lo spoglio delle schede, il Presidente dell'Istituto proclama eletti, per l'anno solare successivo, i tre Presidenti che hanno raccolto il maggior numero di voti.
Art. 16. Il Consiglio di presidenza dell'Istituto determina la percentuale sulle quote sociali che può essere trattenuta dai Comitati locali.
Art. 17. I Comitati debbono versare alla sede centrale le quote sociali non oltre il 30 giugno di ogni anno.
Art. 18. - La Presidenza dell'Istituto, udito il parere della Consulta, può appor­tare modificazioni al presente regolamento.