Rassegna storica del Risorgimento
DEGLI AZZI GIUSTINIANO
anno
<
1962
>
pagina
<
184
>
184
Vita delTlstitato
Art. 6. Il Consiglio di presidenza e i Presidenti dei Comitati provinciali costituiscono la Consulta dell'Istituto.
La Consulta viene convocata almeno una volta all'anno da! Presidente per l'approvazione dei bilanci, per l'esame dell'attività svolta dalla sede centrale e dai Comitati, per la formulazio ne del programma futuro, per la scelta della sede dei congressi scientifici.
Le deliberazioni della Consulta sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 7. Può esser socio dell'Istituto chi ne fa domanda o direttamente alla sede centrale o ad uno dei Comitati provinciali. Le domande di ammissione debbono sempre recare la firma di un socio presenta tore*-
I soci possono essere annuali o vitalizi. Oli uni e gli altri hanno diritto alla Rassegna storica del Risorgimento e a quelle particolari facilitazioni che siano concesso dalla Presidenza o dai Comitati provinciali.
Sono ammessi come soci anche Enti pubblici o privati, ciascuno dei quali non può essere rappresentato da più di un delegato.
II Consiglio di presidenza dell'Istituto può conferire il titolo di socio onorario, sentito il parere della Consulta, a chi abbia in modo eminente cooperato al raggiungimento dei fini dell'Istituto.
Art. 8. - Le quote sociali vengono fissate dalla Consulta.
I Comitati provinciali versano le quote alla sede centrale entro il termine stabilito dalla Presidenza, trattenendosi su ciascuna l'aliquota fissata dal Consiglio di presidenza.
Le quote dei soci vitalizi vengono accantonate in un fondo di riserva fino al raggiungimento della somma di un milione.
Lflstìtuto può ricevere lasciti e donazioni consoni ai propri fini.
Art. 9. I congressi scientifici sono tenuti normalmente una volta all'anno.
La loro organizzazione è devoluta al Comitato provinciale, designato dalla Consulta.
Art. 10. Il Consiglio di presidenza, udito il parere della Consulta, emanerà il Regolamento esecutivo del presente Statuto.
***
REGOLAMENTO ESECUTIVO. - Art. 1. - L'Istituto per la storia del Risorgimento italiano persegue scopi esclusivamente culturali entro i limiti e con l'ordinamento fissati dallo Statuto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 164, del 3 luglio 1957.
Art, 2. H Presidente dell'Istituto ha la rappresentanza legale dell'ente; di intesa con i colleghi del Consiglio ne promuove ogni attività, convoca e presiede le adunanze, firma gli atti ufficiali, determina il trattamento economico degli impiegati.
Art. 3. H Vice presidente adempie agli uffici che gli sono delegati dal Presidente e lo sostituisce in caso di assenza. Il Segretario generale coadiuva il Presidente nella direzione scientifica e nell'amministrazione, controfirma i mandati di pagamento, sovrintende al lavoro del personale, è segretario di redazione della<c Rassegna storica del Risorgimento .
Art. 4. Lo deliberazioni del Consiglio di presidenza sono preso a maggioranza di voti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 5. H Museo centrale del Risorgimento in Roma è posto alle, dirette dipendenze della Presidenza dell'Istituto.
Art. 6. ~ Il Consiglio di presidenza può istituire all'estero centri di studio alle proprie dirette dipendenze.
Art. 7. I Comitati locali cooperano al raggiungimento dei fini culturali dell'Istituto e all'incremento del numero dei soci, con autonomia di iniziativa nell'ambito delle disposizioni statutarie. J Presidenti dei Comitati sono tenuti a presentate alla Presidenza dell'Istituto, prima della annuale seduta della Consulta di cai all'art. 6 dolio Statuto, una relazione sull'opera svolta.