Rassegna storica del Risorgimento

DEGLI AZZI GIUSTINIANO
anno <1962>   pagina <185>
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Vita dell'Istituto
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Art. 8. Per la istituzione dì nuovi Comitati e por La riorganizzazione di quelli rimasti inoperosi o che non abbiano più il numero di soci prescritto dall'art. 4 dello Sta­tuto* la Presidenza ha facoltà di nominare Commissari straordinari.
Art. 9. L'elezione del Consiglio direttivo e dei revisori dei conti dei singoli Comi­tati avviene a maggioranza di voti* con scrutinio segreto, da parte dei soci locali in regola con il versamento delle quote.
Il Presidente uscente o il Commissario straordinario convoca i soci in assem­blea, inviando loro per posta, dieci giorni prima della data fissata, l'ordine del giorno della seduta, la scheda di votazione e due buste di diverso formato: l'una priva di indicazioni esteriori, destinata a contenere la scheda, l'altra, preventivamente indirizzata al Comitato e affrancata, con a tergo l'indicazione; spedisce il socio... .
Ciascun socio porterà personalmente all'assemblea la scheda racchiusa nella prima busta.
In caso di legittimo impedimento, è data facoltà ai soci di inviare all'assemblea, prima della fine delle operazioni di voto, la propria scheda entro la busta senza indicazioni esteriori. Questa, a sua volta, sarà chiusa nell'altra, sul retro della quale il socio avrà apposto a penna la propria firma. Qualunque altro segno sulla scheda o sulla prima busta e la mancanza della firma sul retro dell'altra, comportano la nullità del voto. Riscontrati sull'elenco dei soci i nomi dei votanti a domicilio, le buste bianche contenenti i voti di Quest'intimi vengono mescolate con quelle dei soci presenti. Lo spoglio delle schede a mezzo di due scrutatori scelti dall'assemblea tra i presenti e la proclamazione dei risultati si effettuano davanti all'assemblea stessa.
Il nuovo Consiglio direttivo nomina nel proprio seno il Presidente e le altre cariche sociali. Il Presidente eletto annuncia alla Presidenza dell'Istituto l'esito delle votazioni e riferisce sulla regolarità del loro svolgimento.
Art. 10. I Presidenti dei Comitati assolvono localmente alle Sanzioni relative alla formazione e alla sorveglianza dei Musei del Risorgimento, a norma dell'art. 2 dello Statuto.
Ait. 11. Tutti i soci, salvo espressa richiesta da parte degli interessati, si inten­dono iscritti presso il Comitato nella cui giurisdizione provinciale risiedono.
Art. 12. I membri aggregati, di cui all'art. 4 dello Statuto, hanno gli stessi diritti di quelli effettivi.
Art. 13. La Presidenza dell'Istituto e, previa autorizzazione di questa, i Comitati locali hanno facoltà di accettare, secondo le norme di legge, donazioni e lasciti.
Art. 14. La riunione della Consulta, di cui all'art. 6 dello Statuto, avviene nor­malmente in occasione del Congresso.
I presidenti dei Comitati che non possano parteciparvi direttamente si faranno rappresentare da soci muniti di delega scritta.
Art. 15. Nella annuale seduta della Consulta vengono eletti 5 tre membri aggregati al Consiglio di presidenza dell'Istituto in rappresentanza dei Comitati provinciali, mediante votazione segreta. A questa non partecipano i membri effettivi del Consiglio di presidenza.
Eseguito lo spoglio delle schede, il Presidente dell'Istituto proclama eletti, per l'anno solare successivo, i tre Presidenti che hanno raccolto il maggior numero di voti.
Art. 16. Il Consiglio di presidenza dell'Istituto determina la percentuale sulle quote social! che può essere trattenuta dai Comitati locali.
Art. 17. - I Comitati debbono versare alla sede centrale le quote sociali non oltre il 30 giugno di ogni anno.
Art. 18. La Presidenza dell'Istituto, udito il parere della Consulta, può apportare modificazioni al presente regolamento.
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CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELL'ISTITUTO. - In base all'art. 3 dello Sta­tuto, ii Presidente dell'Istituto ha designato a far porte del Consiglio di Presidenza per il: triennio 1 gennaio 1962-31 dicembre 1964 il prof. Nino Cortese, dell'Università di Napoli,