Rassegna storica del Risorgimento
PARLAMENTI
anno
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1962
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pagina
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384
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384.
Luigi Perla
entro le quali avrebbe potuto essere compiuta la nomina regia; e tra tali categorie comprendeva subito dopo quella dei membri titolari delle quattro Accademie dell'Istituto l'altra dei cittadini à qui, par une loi et à raison d'émincnts scrvices fosse stata nominativement dècerne une ricompense nationale.
Nell'atttibuire agli eminenti servizi resi alla patria titolo per la nomina alla Paria, la costituzione francese dava alla categoria una ben precisa configurazione giuridica, limitando il potere discrezionale di scelta da parte del sovrano, con il requisito tassativamente richiesto ebe gli eminenti servizi fossero non già liberamente valutati all'atto della nomina, ma già in precedenza solennemente riconosciuti con una legge in virtù della quale fosse stata concessa a coloro che li avevano resi una particolare ricompensa nazionale.
Nella elaborazione delle carte costituzionali italiane concesse all'esplodere dei moti rivoluzionari del 1848 lasciando da parte lo statuto siciliano ebe accolse in parte il principio della elettività per i componenti della Camera Alta la costituzione francese del 1830 fu particolarmente tenuta presente nel Reame delle due Sicilie, nel Granducato di Toscana, nel Regno di Sardegna e nello Stato pontificio. In questo Stato, per la sua natura essenzialmente teocratica, si dovette peraltro ricorrere a opportuni adattamenti.
Accantonate le proposte di soppressione della seconda camera, propugnate dai liberali radicali, o di adozione del sistema, elettivo vagheggiato dagli esponenti più progressisti del liberalismo, sopra tutti dal Cavour in Piemonte, l'ordinamento della seconda camera denominata a Napoli Camera dei Pari, in Toscana e in Piemonte Senato, nello Stato pontificio Alto Consiglio fu ricalcato sullo schema dell'art. 23 della costituzione francese. Sembrò ai redattori costituzionali italiani che la formulazione di detto articolo potesse valere a assicurare, col sistema delle categorie, la presenza nell'assemblea m uomini rappresentativi delle varie funzioni e attività sociali, e perfino, secondo alcuni, a rendere non eccessivamente
*) Per uno sguardo d'insieme sulle costituzioni del 1848 vedi N. CORTESE, Le costituzioni italiane del 1U48-IM9, Napoli, 1945. Per quanto riguarda lo statuto siciliano .ricordiamo che la Commissioni; composta dì par! e di deputati, nominata dalla Camera per elaborare lo riforme da apportare olla costituzione del 1812 provvisoriamente adottata, accolse il ristorna misto di pari elettivi o pari ereditari o a vita. Le proposte della Commissione dettero luogo a una animata discussione e a forti contrasti tra coloro che si rendevano interpreti del principio della sovranità popolare, e quelli clic si mantenevano fedeli ai principi del vecchio diritto feudale. Prevalse il concetto di accogliere il costerna elettivo per centoventi pari (art. 12), ai quali venivano a aggiungersi i pari temporali a vita previsti dalla costituzione del IH 1*2, clic avevano firmato il 13 aprilo l'atto di decadenza (art. 96). CO. F. BJIATWATO, L'assemblea sieUiana dal 1848-1849, Firenze, 1946.