Rassegna storica del Risorgimento

PARLAMENTI
anno <1962>   pagina <386>
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386 Luigi Perla
tualc nomina a senatori coloro qu'auraient renda des services cminents au Gouvernemcnt . ') Nella redazione definitiva dello Statuto del 4 mar­zo la formulazione della categoria veniva modificata e nel paragrafo 20 dell'art. 33 venivano annoverati coloro clic con servizi o meriti eminenti avranno illustrata la patria,
II quarto statuto, il pontificio del 14 marzo con formulazione ancora più precisa in ordine al campo in cui avrebbe dovuto essere compiuta la scelta - comprendeva nella cat. 6a dell'art. 20 le persone benemerite dello Stato per distinti servizi o per averlo illustrato con opere insigni nelle scienze e nelle arti.
Infine anche il progetto di statuto per il Ducato di Modena, 2) ohe peraltro non ebbe mai attuazione, comprendeva nell'art. 54 la categoria delle persone benemerite dello Stato per distinti servizi e per averlo illu­strato con opere insigni nelle scienze lettere e arti. A differenza degli altri statuti questo progetto modenese richiedeva espressamente che nel­l'atto di nomina di tali senatori fosse fatta menzione dei titoli sui quali è fondata , e cioè che l'atto o decreto di nomina fossero per così dire moti­vati, enunciando concretamente le particolari benemerenze della persona prescelta alla carica senatoriale.
Intento comune ai redattori dei quattro statuti italiani fu evidente­mente quello di attribuire al potere esecutivo dello Stato una più ampia facoltà di nomina estendendola anche nei riguardi di quei cittadini che avessero esplicata la loro attività al di fuori delle funzioni di carattere pub­blico comprese nella struttura organica dell'ordinamento statale e inqua­drate in altre categorie statutarie. Se comune fu l'intento che si voleva raggiungere, varie tuttavia furono le formule che vennero adoperate. I redattori dello statuto toscano si limitarono a far cenno esclusivamente dei servizi resi alla Patria , i redattori dello statuto albertino aggiunsero ai servizi la menzione dei meriti. I redattori dello statuto pontificio fecero particolare menzione dell'attività svolta con opere insigni nelle scienze
*) Cfr. D. ZANICHELLI, LO statuto di Carlo Alberto secondo i processi verbali del Con­siglio di Conferenza, ecc.* Roma, 1898, p. 106. Nelle discussioni che si ebbero nei gior­nali torinesi dorante il periodo di preparazione dello Statato, il Risorgimento sembra che facesse cenno, sia pare in modo piuttosto vago, a un'apposita categoria che avrebbe dovuto comprendere le massime personalità della cultura. Il giornale chiedeva che nella scelta dei senatori si tenesse conto,, oltre che del censo, della capacita degli aspirami della fama che essi avevano data ni In patrio con le opere loro . Con 11 porro il censo come unico criterio di elezione, sì poteva notava il giornale raccogliere una Camera di ricebi, ma non di valenti e sapienti, come bisognavano alla patria. Cfr. Risorgimento, 47, 21 febbraio 1848, 1, 3.
*) Il progetto è stato pubblicato nella raccolta di A. AQUAHONE, M. D'ADDIO O G. NECKI, Le costituzioni italiane, Milano, 1958, pp. 818 e segg.