Rassegna storica del Risorgimento
PARLAMENTI
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1962
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Luigi Perla
Questo Regolamento provvisorio conteneva nell'art. 1- una speciale disposizione con la quale era stabilito che avrebbero potuto prender parte alla verificazione dei tìtoli di nomina dei senatori sia negli Unici, sia nella votazione del Senato riunito in assemblea tutti i senatori, esclusi, in quanto alla votazione, quelli i cui titoli fossero dichiarati nulli dal Senato, o la cui ammissione fosse da esso sospesa: e attribuiva la verifica dei titoli agli Unici del Senato costituiti per sorteggio (art. 3).
Successivamente, in seguito a proposta avanzata dai senatori Alfieri e (librario, veniva affidato a una Commissione composta di cinque membri nominati dagli Uffici, oltre che degli stessi presentatori della proposta, il compito di preparare un nuovo Regolamento. La Commissione, in adempimento all'incarico ricevuto, redigeva il nuovo Regolamento che veniva quindi approvato dal Senato nella seduta del 6 luglio 1850.
Questo nuovo Regolamento apportava qualche modifica al precedente e precisava in qualche punto la procedura per la convalidazione delle nomine. Secondo le nuove norme i decreti di nomina dei senatori dovevano essere trasmessi a uno degli Uffici per turno; l'Ufficio doveva procedere all'esame dei titoli e riferirne quindi al Senato, che, se non vi fosse stata opposizione, avrebbe dovuto pronunziarsi per alzata e seduta, e in caso contrario a scrutinio segreto, dopo di che, se fosse stata riconosciuta la validità dei titoli, il nuovo senatore proclamato dal presidente poteva entrare nell'aula accompagnato da due senatori ed essere ammesso a prestare giuramento. *)
Per quanto riguarda l'aspetto sostanziale della convalidazione venivano nella pratica fissati i seguenti principi:
1) In linea generale, fin dall'inizio e per tutto il tempo in cui il Senato fu in vita, il giudizio sulla validità dei titoli fu costituito sul terreno di un esame di pura legalità del decreto di nomina.
2) All'esame di pura legalità venne per consuetudine ad aggiungersi la valutazione della personale dignità morale del nominato. 2)
1J Reg. cit. capo X, art. 97 e sgg. Cfr. R. ASTUALDI, Le norme regolamentari del Parlamento italiano, Roma. 1932, p. 87.
*) Questo giudizio tatuo. onorabilità personale dette luogo a una vìva controversia fra i costituzionalisti. Con argomenti di carattere più polìtico che giurìdico sostennero il diritto del Senato a procedere a questo giudizio sulla onorabilità personale il Cremona, l'Ellero, il Lampertico, il Picrantoni, il Sarodo, il Peperò, il D'Ovidio, il Tonaca, il Persico, il Marinilo e altri. In senso contrario si pronunziarono I'OHLANDO (La condùdono giurìdica dei senatori non convalidati, in Archivio di diritto pubblico, 1895) e il CODACCI PISANEMJ, // giudizio sui titoli dei nuovi senatori, nello stesso Archivio, 1896. Puro in senso contrario si pronunziò piti tordi il PAGLIANO, Il Senato a la nomina dei Senatori, in Archìvio, eù,t 1906.