Rassegna storica del Risorgimento

GIANSENISMO
anno <1962>   pagina <601>
immagine non disponibile

Giansenismo italiano e Rivoluzione francese 601
Nella prima lettera il Ricci, dopo aver osservato che può la sovrana autorità esigere il giuramento di omaggio, specialmente, allorquando per le circostanze si renda plausibile e necessario; e quindi può e deve prestarsi in questi casi dai sudditi, non essendo in alcun modo contrari all'avviso della divina Scrittura , così sosteneva la sua tesi:
Venendo ora più precisamente all'oggetto della sua lettera, panni che possa ridarsi a questa domanda: se è lecito giurare l'osservanza di una costituzione in cui 3i prescrivono alcune riforme ecclesiastiche: le principali sono, per quanto rilevo dalla medesima, l'amministrazione dei beni del clero e la sistemazione delle diocesi. Bisogna confessare pur troppo che quanto si è talvolta languidi e indif­ferenti in quello che riguarda veramente la religione, altrettanto si è da taluni fermi e zelanti in quello che, sebbene estraneo, si è voluto chiamare religioso e sacro. Non ho mai potuto comprendere come siasi menato tanto rumore sopra un equivoco manifesto preso intorno ai beni ecclesiastici. Egli è indubitato che la Chiesa possiede dei beni suoi propri; ma bisognerebbe essere a guisa degli Ebrei carnali per comprendere in questi beni le sostanze terrene. Gesù Cristo non ha lasciato alla sua Chiesa che i beni spirituali; e questi sono quelli che deve inalterabilmente rivendicare da qualunque usurpatore. La facoltà di possedere beni temporali, siccome venne accordata dalla sovrana potestà, così deve sempre dalla stessa dipendere. I collegi ecclesiastici, e questi corpi morali che sussistono abitualmente anche nella morte de* suoi membri non possedono che in vigore delle leggi civili dalle quali riconoscono una legittima civile esistenza... E incon­testabile che i ministri dell'unica religione santissima che è la religione dello Stato hanno un naturale diritto di essere alimentati, ma la scelta della forma e del modo rimane sempre allo Stato medesimo che mantiene una speciale autorità sopra i beni destinati a tutti i corpi morali .
Poco più tardi, nella sua lettera del 30 maggio di quel medesimo anno al Clément de Bar ville. Ricci ribadiva fermamente il concetto della legittimità e della obbligatorietà del giuramento richiesto al clero francese dalla costituzione. Quegli ecclesiastici che ricusassero di pronunciarlo, si rendevano automaticamente, secondo lui, rei di Stato ed erano passibili di espulsione come disubbidienti e refrattari . E aggiungeva a questo proposito:
Persone che ricusano di prestare un giuramento creduto necessario a confermare la pubblica tranquillità sono troppo fondatamente sospette di potere abusare dell'esercizio del proprio ministero, essendo ormai noto per una funesta esperienza quanto influiscano i ministri della religione sull'animo e sull'opinione dei popoli . E proseguiva affermando: In queBtc circostanze io fisserei due
clonali francesi Arcarti Hvs nrais primipes de VÉlhe, de la Morale a de In liaison sur Ut constUution civili: Hit clergé de Frante, Paris, 1791, contro la qualtt or. in particolare; Causa dei vescovi costituzionali della Francia in risposta al loro libro intitolalo Accordo dei veri principi detta Chiesa* detta morale e detta religione sopra la costituzione civile del clero di Francia, e, 1., 1795.