Rassegna storica del Risorgimento
AMAT DI SAN FILIPPO E SRSO LUIGI ; ROMA ; MUSEI ; STATO PONTIFI
anno
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1963
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pagina
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176
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VITA DELL'ISTITUTO
STATUTO ")
Art. I. - L'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, con sede in Roma nel Vittoriano, ha per compito di promuovere e facilitare gli studi sulla Storia d'Italia dal perioda preparatorio dell'Unità e dell'Indipendenza sino al termine della prima guerra mondiale, raccogliendo documenti, pubblicazioni e cimeli, curando edizioni di fonti e di memorie, organizzando congressi scientifici.
Art. 2. L'attività dell'Istituto si esplica attraverso l'opera della sede centrale e di Comitati provinciali:
a) con la pubblicazione della rivista ce Rassegna storica del Risorgimento e di una collezione scientifica;
6) con la organizzazione e l'incremento del Museo centrale del Risorgiménto, in Roma, al Vittoriano, e con la creazione, il coordinamento e la sorveglianza dei Musei locali del Risorgimento secondo il disposto del R. decreto legislativo 20 luglio 1934, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934, n. 2124;
e) con l'opera di persuasione verso i privati per una migliore conservazióne del materiale documentario in loro possesso, per ottenerne il liberale uso agli studisosi e, ove sia possibile, la cessione a enti pubblici in modo da evitarne la dispersione e renderne più agevole la ricerca;
d) con lezioni, conferenze, concorsi, esposizioni, convegni di studiosi e con la partecipazione a manifestazioni culturali e celebrazioni indette da altri Enti,
Art, 3. In conformità degli ordinamenti che regolano gli Istituti storici italiani, fra i quali è inserito, l'Istituto eretto da un Presidente nominato con decreto del Capo dello Stato*
Il Presidente provvede a quanto è necessario per il conseguimento dei fini dell'Istituto, amministra i fondi, dirige la Rassegna storica del Risorgimento , presiede i congressi scientifici.
Il Presidente è coadiuvato nella sua azione da un Consiglio di presidenza composto di sette membri effettivi, di sua designazione, e di tre membri aggregati, in rappresentanza dei Comitati provinciali.
I membri effettivi del Consiglio di presidenza durano in carica tre anni, gli aggregati un anno, gli uni e gli altri possono essere riconfermati.
Tra i membri effettivi il Presidente nomina un Vice presidente, un segretario generale, due revisori dei conti.
Art. 4. - In ogni Provincia in cui siano non meno di venti soci può essere costituito ira Comitato, al quale spetta la realizzazione locale dei compiti dell'Istituto.
Ciascun Comitato è retto da un Consiglio direttivo composto di un Presidente, di cinque membri effettivi e di membri aggregati in numero indeterminato.
Tutti i componenti il Consiglio direttivo sono eletti dai soci costituenti 11 Comitato riuniti in assemblea e durano in carica un triennio. La' votazione è segreta. I soci impediti di partecipare all'assemblea possono far pervenire a quest'ultima il loro voto in busta chiusa.
I Presidenti dei Consigli direttivi, chiniti anch'essi in assemblea, procedono a loro vòlta ogni anno alla designazione dei tre membri aggregati presso il Consiglio di presidenza dell'Istituto, di cui al terzo comma dell'articolo precedente.
*) Approvato con D. P. 1 marzo 1955, n. 357; modificato con B. P. 2 aprile 1957, n, 466 (Gazzetta Ufficiale, 3 luglio 1957, n. 164).