Rassegna storica del Risorgimento

AMAT DI SAN FILIPPO E SRSO LUIGI ; ROMA ; MUSEI ; STATO PONTIFI
anno <1963>   pagina <177>
immagine non disponibile

Vita dell'Istituto
177
Art. 5. - Le modalità per le adunanze delle assemblee dei soci e dei Presidenti dei Comitati provinciali sono stabilite dal Regolamento di cui al successivo art, 10.
Art. 6. - II Consiglio di presidenza e i Presidenti dei Comitati provinciali costitui­scono la Consulta dell'Istituto.
La Consulta viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'ap­provazione dei bilanci, per Tesarne dell'attività svolta dalla sede centrale e dai Comitati per la formulazione del programma futuro, per la scelta della sede dei congressi scientifici.
Le deliberazioni della Consulta sono valide quando siano approvate dalla mag­gioranza assoluta dei presenti.
Art. 7. Può esser socio dell'Istituto cui ne fa domanda o direttamente alla sede centrale o ad uno dei Comitati provinciali. Le domande di ammissione debbono sempre recare la firma di un socio presentatore.
I soci possono essere annuali o vitalizi. Gli uni e gli altri hanno diritto alla Ras­segna storica del Risorgimento e a quelle particolari facilitazioni che siano concesse dalla Presidenza o dai Comitati provinciali.
Sono ammessi come soci anche Enti pubblici o privati, ciascuno dei quali non può essere rappresentato da più di un delegato.
II Consiglio di presidenza dell'Istituto può conferire il titolo di socio onorario, sen­tito il parere della Consulta, a chi abbia in modo eminente cooperato al raggiungimento dei fini dell'Istituto.
Art. 8. Le quote sociali vengono fissate dalla Consulta.
I Comitati provinciali versano le quote alla sede centrale entro il termine stabilito dalla Presidenza, trattenendosi su ciascuna l'aliquota fissata dal Consiglio di presidenza.
Le quote dei soci vitalizi vengono accantonate in un fondo di riserva fino al rag­giungimento della somma di un milione.
L'Istituto può ricevere lasciti e donazioni consoni ai propri fini.
Art. 9. I congressi scientifici sono tenuti normalmente una volta all'anno.
La loro organizzazione è devoluta al Comitato provinciale designato dalla Consulta.
Art. 10. Il Consiglio di Presidenza, udito il parere della Consulta, emanerà il Regolamento esecutivo del presente statuto.
REGOLAMENTO ESECUTIVO
Art. 1. L'Istituto per la storia del Risorgimento italiano persegue scopi esclusi­vamente culturali entro i limiti e con l'ordinamento fissati dallo statuto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 466, del 2 aprile 1957.
Art. 2. D. Presidente dell'Istituto ha la rappresentanza legale dell'ente; di intesa con i colleghi del Consiglio ne promuove ogni attività, convoca e presiede le adunanze, firma gli atti ufficiali, determina il trattamento economico degli impiegati.
Art. 3. - Il Vice presidente adempie agli uffici che gli sono delegati dal Presidente e Io sostituisce in caso di assenza. Il Segretario generale coadiuva il Presidente nella dire­zione scientifica e neU'amministrazipne, controfirma i mandati di pagamento, sovrin­tende al lavoro del personale, e segretario di redazione della Rassegna storica del Ri­sorgimento .
Art, 4. - Le deliberazioni del Consiglio di' presidenza sono prese a maggioranza di voti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Art, 5. - Il Museo centrale del Risorgimento in Roma e posto alle dirette dipendenze della Presidenza dell'Istituto.
19