Rassegna storica del Risorgimento

AMAT DI SAN FILIPPO E SRSO LUIGI ; ROMA ; MUSEI ; STATO PONTIFI
anno <1963>   pagina <178>
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Vito dell'Istituto
Art. 6. - Il Consiglio di presidenza può istituire all'estero centri di stadio alle proprie dirette dipendenze.
Art. 7. - I Comitati locali cooperano al raggiungimento dei fini culturali dell'Isti­tuto e all'incremento del numero dei soci, con autonomia di iniziativa nell'ambito delle disposizioni statutarie. I Presidenti dei Gomitati sono tenuti a presentare alla Presidenza dell'Istituto, prima della annuale seduta della Consulta di etti all'art. 6 dello statuto, nna relazione sull'opera svolta.
Art. 8. Per la istituzione di nuovi Comitati e per la riorganizzazione di quelli ri­masti inoperosi o che non abbiano più il numero di soci prescritto dall'art. 4 dello statato, la Presidenza ha facoltà di nominare Commissari straordinari.
Art. 9. L'elezione del Consiglio direttivo e dei revisori dei conti dei singoli Co­mitati avviene a maggioranza di voti, con scrutìnio segreto, da parte dei soci locali in regola con il versamento delle quote.
Il Presidente uscente o il Commissario straordinario convoca i soci in assemblea, inviando loro per posta, dieci giorni prima della data fissata, l'ordine del giorno della se­duta, la scheda di votazione e due buste di diverso formato: l'una priva di indicazioni esteriori, destinata a contenere la scheda, l'altra, preventivamente indirizzata al Comitato e affrancata, con a tergo l'indicazione: spedisce il socio... .
Ciascun socio porterà personalmente all'assemblea la scheda racchiusa nella prima busta.
In caso di legittimo impedimento, è data facoltà ai soci di inviare all'assemblea, prima della fine delle operazioni di voto, la propria scheda entro hi busta senza indica­zioni esteriori. Questa, a sua volta, sarà chiusa nell'altra, sul retro della quale il socio avrà apposto a penna la propria firma. Qualunque altro segno sulla scheda o sulla prima busta e la mancanza della firma sul retro dell'altra, comportano la nullità del voto. Riscontrati sull'elenco dei soci i nomi dei votanti a domicilio, le buste bianche contenenti i voti di questi ultimi vengono mescolate con quelle dei soci presenti. Lo spoglio delle schede a mezzo di due scrutatori scelti dall'assemblea tra i presenti e la proclamazione dei risultati si effettuano davanti all'assemblea stessa.
Il nuovo Consiglio direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice presidente e il Segretario-tesoriere. Il Presidente eletto annuncia alla Presidenza dell'Istituto l'esito delle votazioni e riferisce sulla regolarità del loro svolgimento.
Art. 10. I membri aggregati, di cui all'art. 4 dello statuto, vengono cooptati dal Consiglio direttivo. Essi hanno gli stessi diritti di quelli effettivi e rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio direttivo del quale sono stati chiamati a far parte.
Art. 11. I Presidenti dei Comitati assolvono localmente alle funzioni relative alla formazione e alla sorveglianza dei Musei del Risorgimento, a norma dell'art. 2 dello statuto.
Art. 12. Tutti i soci, salvo espressa richiesta da parte degli interessati, si intendono iscritti presso il Comitato nella cui giurisdizione provinciale risiedono.
Art. 13, - La Presidenza dell'Istituto e, previa autorizzazione di questa, i Comitati locali hanno facoltà di accettare, secondo le norme di legge, donazioni e lasciti.
Art. 14. - La riunione della Consulta, di cai all'art, 6 dello statato, avviene normal­mente in occasione del Congresso.
I presidenti dei Comitati che non possono parteciparvi direttamente si faranno rappresentare da soci muniti di delega scritta.
Art. 15. Nella annuale seduta della Consulta vengono eletti i tre membri aggregati al Consìglio di presidenza dell'Ititillo hi rappresentanza dei Comitati provinciali, me­diante votazione segreta. A questa non partecipano i membri effettivi del Consiglio di presidenza.
Eseguito lo spoglio delle schede, il Presidente dell'Istituto proclama eletti, per l'anno solare successivo, i tre Presidenti che hanno raccolto il maggior nomerò di voti.